Respinto dal TAR il ricorso delle compagnie private sull’FTL
20 Novembre 2007Incompetenza e malafede
4 Dicembre 2007Lavoro a interpello Testo risposta Ministero
Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.
Oggetto: esonero dal lavoro notturno e affido condiviso
Con riferimento alla richiesta in oggetto, si fa presente quanto segue:
In tema di limitazione al lavoro notturno l’art. 53 comma 2 lett. B) del D.Lgs 151/2001 attribuisce il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno al genitore che sia unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni. La ratio della previsione consiste nella tutela del minore di dodici anni alla presenza e alla cura nelle ore notturne, del genitore convivente con il minore stesso, il quale, per il tempo antecedente alla riforma dell’art.155 cod.civ. – in cui l’affidamento esclusivo costituiva la prassi prevalente – si identificava generalmente con il genitorio unico affidatario.
La Legge n.54/2006, di modifica dell’art.155 cod.civ., ha stabilito il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione personale dei coniugi, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. A seguito della riforma, pertanto, il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori, e solo nel caso in cui l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore perviene all’affidamento esclusivo.
L’affidamento condiviso diviene pertanto, nell’ottica della riforma, prevalente, mentre quello esclusivo l’eccezione. Non viene meno, tuttavia, l’esigenza, tutelata dall’art. 53 comma 2 lett. B) sopraccitato, di assicurare al minore infradodicenne, la presenza nelle ore notturne dell’unico genitore con esso convivente.
Pertanto, avuto riguardo alla ratio dell’istituto, si ritiene che, anche nel caso di affidamento condiviso, qualora – avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento del giudice nel quale sono previsti espressamente, tra l’altro, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso i genitori – un solo genitore conviva con il minore, lo stesso rimarrà titolare del diritto all’esenzione dal lavoro notturno fino al compimento dei dodici anni di età del bambino.
20/11/2007
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI