Dopo la perdita del consenso… il Ravvedimento Operoso
16 Gennaio 2008Base Venezia: rispetto del conratto. …e prerogative del Purser.
23 Gennaio 2008Nuovi Fregi Forzatura Aziendale Sui Nuovi Fregi AA/VV
Ci risulta che è in corso presso i cbc la distribuzione dei nuovi fregi da parte di Alitalia.
Per quello che ci riguarda, rimaniamo dell’idea che i fregi, cosi come sono concepiti, siano in palese controtendenza rispetto a quanto chiarito dal Garante a proposito di diffusione dei dati personali.
L’eccessivo numero di informazioni ( nome, grado, cognome puntato) non sono compatibili, nè necessari a chi come gli AA/VV svolgono un ruolo a diretto contatto con il pubblico.
La richiesta aziendale di apporre una firma alla consegna secondo il nostro punto di vista potrebbe essere utilizzata dall’azienda come una sorta di “liberatoria” del singolo all’utilizzo e alla diffusione dei propri dati personali.
Come è noto la questione è già stata oggetto di passate diatribe tra azienda e sindacato, e l’averla ostinatamente riproposta, senza accogliere neanche in parte le istanze delle OO/SS, dimostra ancora una volta la miopia di “certe” funzioni aziendali.
Resta il fatto che, così come prodotti, e in mancanza di esplicito accordo con le parti sociali, i nuovi fregi sono in violazione della normativa vigente, e quindi ci riserviamo di intervenire in tutte le sedi competenti .
Di seguito riportiamo la delibera del Garante sull’argomento:
5.4. Cartellini identificativi.
Analogamente, si possono determinare altre forme di diffusione di dati personali quando dette informazioni debbano essere riportate ed esibite su cartellini identificativi appuntati ad esempio sull’abito o sulla divisa del lavoratore (di solito, con lo scopo di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti).
Al riguardo, questa Autorità ha già rilevato, in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, che l’obbligo di portare in modo visibile un cartellino identificativo può trovare fondamento in alcune prescrizioni contenute in accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro. Tuttavia, in
relazione al rapporto con il pubblico, si è ravvisata la sproporzione dell’indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici), ben potendo spesso risultare sufficienti altre informazioni (quali codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto), per sé sole in grado di essere d’ausilio all’utenza.
(da Delibera n° 53 del 23/11/2006 – Garante per
Roma, 21 gennaio 2008
RR.SS.AA. FILT-CGIL FIT-CISL c.v. UILT UGLT. c.v. ANPAV AVIA