Dopo la perdita del consenso… il Ravvedimento Operoso
16 Gennaio 2008Base Venezia: rispetto del conratto. …e prerogative del Purser.
23 Gennaio 2008Criticità Previdenza AA/VV
Di seguito riportiamo il documento inviato ai vari enti di riferimento sulle criticità attualmente presenti nel Trasporto Aereo in merito alla situazione previdenziale degli aeronaviganti.
A: Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Via Ciro il Grande, n. 21 00144 – Roma
Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate
Via Ciro il Grande, n. 21 00144 – Roma
Spett.le
Ministero del Lavoro
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Via Fornovo, n. 8 00192 – Roma
Spett.le
Ministero del Lavoro
Direzione Gen. Gestione Politiche Sociali
Via Cesare de Lollis, n. 12 00185 – Roma
p.c. Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Presidente l’Istituto
Via Ciro il Grande, n. 21 00144 – Roma
Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Direttore Generale l’Istituto
Via Ciro il Grande, n. 21 00144 – Roma
Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Magistrato della Corte dei Conti Delegato all’esercizio del Controllo
Via Ciro il Grande, n. 21 00144 – Roma
Spett.le
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale Regione Lombardia
dott.Baldassare De Sanctis
Via Volta, n. 5 21100 – Varese
OGGETTO: Criticità situazione lavorativa e previdenziale settore Trasporto Aereo.
Riferimento 1: d.lgs. 164/97 del 24-4-1997
Riferimento 2: Circolare INPS n. 140 del 31-07-2003
Riferimento 3: Circolare INPS n. 156 del 19-09-2000
Riferimento 4: Circolare INPS n. 152 del 22-11-2004
Riferimento 5: Legge 291/04
Riferimento 6: Circolare INPS n. 52 del 25-03-2005
PREMESSA
Si inviano di seguito alcune note che riassumono dei comportamenti adottati da alcune società aeree che, a parere della scrivente, appaiono difformi dal dettato legislativo o in ogni caso non rispondenti alle direttive emanate da INPS con proprie circolari.
Fino a pochi anni fa il settore del trasporto aereo italiano era facilmente identificabile nella sola compagnia di bandiera e in altre rare eccezioni, spesso dotate di dipendenti di provenienza dalla stessa Alitalia, da cui ereditavano quindi conoscenza, norme, procedure, ivi comprese quelle amministrative, oltre ad un’adeguata cultura sindacale.
A causa della “deregulation”, che si è rivelata particolarmente aggressiva nel settore aeronautico, si sono ultimamente sviluppate un numero elevato di compagnie minori. Citiamo solo a titolo esemplificativo: My Air, Wind Jet, Livingston, Neos, Blu Panorama, Volare, Cargo Italia, Itali, Air Italy, Air One, Air Dolomiti, Ocean, Air Vallee e altre italiane meno conosciute cui si sono aggiunte inoltre compagnie straniere con basi operative in Italia e personale italiano ad esempio Easy Jet, Ryan Air, Air Alps Aviation, ecc..
Da rilevare inoltre che in molte di queste società italiane e straniere la presenza sindacale è inesistente o quasi (e che, in ogni caso, sovente, le Compagnie sfruttano la mancanza di un contratto collettivo nazionale per negare la costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, con le relative prerogative, tra cui quella di negoziare e sottoscrivere un vero e proprio contratto aziendale).
Di conseguenza le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno potuto esercitare la loro azione di controllo dell’applicazione della normativa previdenziale, se non addirittura proporla, solo laddove la loro presenza era ed è consolidata, demandando ad INPS o altre Istituzioni Nazionali la tutela dei diritti dei “naviganti aerei” impiegati nelle società di recente istituzione, dove cioè tali organizzazioni non sono presenti ed anzi ne è ostacolato l’ingresso, anche in seguito alla revisione referendaria del 1995 dell’articolo 19 della legge della legge 300/70.
Si evita volutamente di segnalare i nomi delle società aeree che si è accertato adottino comportamenti in ipotesi elusivi e/o evasivi che saranno esposti di seguito, perché la problematica è vasta ed importante ed in alcuni casi specifici comporta, oltre che possibili effetti negativi previdenziali ai dipendenti, una serie di danni “collaterali”, anche di possibile dumping o “concorrenza sleale” operata nei confronti delle società che attuano correttamente i disposti legislativi che saranno descritti, perché ovviamente queste società dedicano maggiori risorse economiche alla previdenza di quelle che al contrario li evadono o eludono.
ANALISI
Alcune società aeree non applicano trattenute contributive differenziandole a seconda dell’anzianità contributiva dei dipendenti ed eventualmente a seconda della loro adesione a fondi di pensione complementare, come invece dovrebbe accadere alla luce del disposto legislativo in “riferimento
Solo per chiarezza espositiva, si rammenta che la prima aliquota sarebbe applicabile ai soli dipendenti che non avevano nessun contributo versato al 31.12.1995 o a quelli che alla medesima data abbiano meno di 18 anni di contributi e che siano iscritti a forme di previdenza complementare; invece spesso tali minori aliquote sono applicate anche al personale che non può beneficiare di tali sgravi, e ciò crea un danno futuro al lavoratore in sede di liquidazione della pensione (oltre che un danno immediato all’INPS dovuto al minore introito, che a livello “macro” si traduce per il sistema previdenziale in somme molto elevate).
In altri casi le trattenute sono applicate in misura solo apparentemente conforme alla previsione di legge, in quanto l’ammontare complessivo è esatto, ma si omette erroneamente di scomputare una quota o differenza di prelievo che dovrebbe essere destinata non all’INPS, ma alle singole posizioni di pensione complementare: questa quota o differenza continua ad essere indirizzata alle posizioni previdenziali obbligatorie, tra l’altro con conseguenti implicazioni – sovente non corrette – di carattere fiscale.
Alcune società trascurano totalmente il disposto dell’articolo 1 comma 10 del d.lgs. in riferimento 1 che prescrive “i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo.” In altre parole non elevano in via convenzionale l’imponibile previdenziale al valore del minimo prescritto nei casi in cui la casistica lo renderebbe necessario ed il cui valore attuale è riscontrabile nella circolare in riferimento 3. Su tale delicato argomento è stato avviato un apposito iter sindacale presso il ministero del Lavoro, e sul quale aspettiamo risposte.
Tale limite minimo di “retribuzione imponibile” inoltre risulta fermo, come si nota, ormai al lontano anno 2000, ovvero non aggiornato da ben 6 anni, nonostante la chiarezza del disposto suddetto che ne richiederebbe l’aggiornamento annuale.
Alcune società aeree non prevedono retribuzioni contrattuali minime come prescritto nel successivo alinea sempre dell’articolo 1 comma 10 del d.lgs. 164/97 : “A tali limiti vanno comunque adeguate le “retribuzioni contrattuali” che risultino inferiori agli stessi.”
Ed in particolare, alcune Compagnie adottano minimi retributivi contrattuali per i naviganti assolutamente inferiori, a solo titolo esemplificativo minimi retributivi di circa 900 euro mensili per piloti, (dei quali per quanto detto circa
Alcune società non applicano le disposizioni della circolare INPS n. 152 del 2004, (riferimento 4), disattendendo la norma di cui al d.l. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 art. 44 comma 9, che prevede la trasmissione con cadenza mensile de “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento”
Tale disapplicazione, oltre a comportare il fatto che eventuali prestazioni pensionistiche, in mancanza di aggiornamenti coerenti, possono essere conferite solo in misura provvisoria, non permette ai lavoratori una verifica costante del loro status previdenziale, situazione resa ancora più incerta dalla mancanza del conforto del dato annuale, la cui pubblicazione non è più prevista nei CUD a partire dal modello 2006.
A solo titolo esemplificativo è documentabile che una Società, alla data odierna, ha comunicato le informazioni relative dei propri dipendenti fino al e non oltre il Dicembre 2004 senza che figurino rilievi sollevati dall’Ente.
Alcune società disattendono il disposto di cui all’articolo 1 bis della legge 291/04 (riferimento 5), non versando le somme destinate al contributo CIGS e mobilità.
Alcune società disattendono il disposto di cui all’articolo 1 ter della legge 291/04 (riferimento 5), non versando le somme destinate al “Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo”.
Molte società aeree, trascurano totalmente il contenuto della circolare INPS
I suddetti dipendenti sono perciò costretti a sollecitare le proprie aziende, in mancanza di chiare ed esaustive disposizioni da parte dell’Ente, per regolarizzare le proprie posizioni contributive, spesso senza ottenere effetto alcuno.
Qualora le Compagnie siano in regime di fallimento, o altrimenti in liquidazione, l’eventuale prossima chiusura della procedura fallimentare o liquidatoria potrebbe inoltre impedire di fatto ai rispettivi lavoratori di beneficiare del ricalcolo, in quanto verrebbe definitivamente a mancare un “datore di lavoro” o soggetto equiparato, unico titolato a sottoscrivere i Modelli SR-Rettificativi.
Alcune società aeree straniere impiegano personale dipendente, (Piloti e Assistenti di Volo), di nazionalità e cittadinanza italiana, con sede di lavoro (cioè con “base”) fissata in Italia dal contratto individuale, ma omettono di applicare la normativa inderogabile italiana sotto un triplice profilo:
normativa della navigazione aerea europea ed in particolare limiti di orari di volo, (questo primo punto NON riguarda l’INPS, ma consente di comprendere la gravità della situazione);
tassazione italiana, per quanto l’esistenza di una “base operativa”, di “scali” uffici e altro faccia senz’altro deporre a favore dell’esistenza in Italia di una “sede secondaria” o comunque di una “stabile rappresentanza”;
contribuzione italiana (INPS), con ripercussioni sul sistema di sicurezza sociale, sulla pensione futura, sulle prestazioni minori, con la recente normativa anche sul TFR e sul servizio sanitario (sovente il personale NON è iscritto né all’Asl né all’Ipsema, e talvolta accade il paradosso che un Navi