Controproposta
17 Marzo 2009CCL PNC
23 Marzo 2009Verbale di Accordo
Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VERBALE DI ACCORDO
In data 18 marzo 2009 presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr. Gabriele Gallo, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della Società Livingston Spa, che ha attivato la procedura di mobilità ai sensi degli art.li 4 e 24 della Legge 223/1991 e 291/2004
Sono presenti:
LIVINGSTON in persona dell’ing. Giancarlo Celani assistito dal dott. Roberto Ventura
Le OOSS e AAPP nello specifico
FILT CGIL in persona dei sigg.ri: Oder Procacciante, Gianni Platania, Luigi Argiolas, Danilo Baratti
ANPAV in persona dei sigg.ri Massimo Muccioli Claudio Bonito
RSA FILT CGIL sigg.ri Piloti Paolo Martin, Stefano Tarquini
RSA FILT CGIL AV sig.ra Manuela Frangini
RSA FILI CGIL Terra sigg.ri Paolo Montonati, Mirko Mantovani
RSA ANPAV sig.ra Monica Anselmi
Unione Piloti, benché formalmente convocata, nessun rappresentante
PREMESSO CHE
ü Il 3 dicembre 2008 Livingston ha avviato, ai sensi della normativa di legge vigente in materia, la procedura di licenziamento collettivo per complessivi 125 lavoratori considerati in eccedenza e suddivisi nel comparto volo di condotta (n. 20) di cabina (n.74) e del personale di terra (n.31),
ü prevedendo di dover considerare non operativa mediamente 1/3 della propria flotta costituita da 3 aeromobili A321 e 3 aeromobili A330;
ü le ragioni ampiamente illustrate dall’azienda sia nel documento di avvio della suddetta procedura che negli appositi incontri tenutisi con le parti sociali, sono riconducibili, sia in forma congiunturale che strutturale, alla particolare situazione che investe il settore turismo in generale e le compagnie aeree in particolare, penalizzando a maggior ragione una società quale è la Livingston che ha nel rapporto con i Tour Operator la sua fonte principale di attività e di ricavi;
ü le previsioni economiche finanziarie del 2009 ed i primi riscontri sui contratti commerciali stipulati con i Tour Operators sono fortemente negative;
ü come già indicato nel Verbale d’incontro al Ministero del 28 gennaio u.s., la Compagnia si è dichiarata disponibile ad esplorare ipotesi alternative a quella della messa in mobilità dei lavoratori, utilizzando altri e diversi ammortizzatori sociali nel rispetto delle normative vigenti, subordinatamente ad una revisione dei contratti di lavoro del personale navigante, scaduti il 31/12/2008, tale da permettere un significativo recupero di produttività con conseguente riduzione dei costi operativi;
ü in relazione ai tre differenti comparti vengono applicati tre diversi Contratti Collettivi aziendali (personale navigante di condotta, personale navigante di cabina e personale di terra) siglati con la O.S. e la A.P. rappresentanti i lavoratori e firmatarie del presente accordo;
ü per quanto attiene alla revisione della normativa contrattuale, sono stati sottoscritti i CCL sia per il Personale navigante di condotta che per il Personale navigante di cabina e che dette strutture contrattuali, sono da considerarsi approvate e pienamente applicabili;
ü la sottoscrizione del CCL è stata effettuata da FILT CGIL ed ANPAV non avendo ritenuto opportuno Unione Piloti, sottoscrivere l’accordo relativo alla categoria Piloti;
ü in base alle dichiarazioni aziendali, le parti firmatarie del CCL risultano ampiamente rappresentative e maggioritarie avuto riguardo all’organico aziendale;
ü in tale contesto, Livingston è chiamata ad assicurare la continuità aziendale preservando, per quanto possibile, i livelli occupazionali del personale ivi impiegato;
ü l’orario di lavoro applicato al personale di terra è di 40 ore settimanali;
ü il personale di volo (condotta e cabina) ,avuto riguardo alle specifiche peculiarità dell’attività di volo, svolge la propria attività, al netto delle ferie e dei riposi mensili contrattualmente stabiliti, rispettivamente per giorni annui 221 e 225;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E PATTUISCE
ü la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
ü le parti condividono la necessità di individuare, nella situazione di crisi, soluzioni condivise capaci, in via principale, di evitare i licenziamenti collettivi di personale così come inizialmente previsto e, contemporaneamente, attuando un contenimento dei costi che renda possibile il superamento dell’attuale stato di crisi;
ü condividono l’esigenza di ricorrere ad ammortizzatori sociali, quali quelli stabiliti per il settore del trasporto aereo;
ü nello specifico ritengono che il Contratto di Solidarietà difensivo, ex Legge n.236/93 e Legge n. 291/04, rappresenti lo strumento che meglio è in grado di permettere alle parti il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti;
ü le parti convengono che l’attuazione del CdS, unitamente alla sottoscrizione dei CCL del comparto volo (Piloti ed AA/VV scaduti il 31/12/2008), possano consentire di superare l’attuale stato di grave crisi e, ove si presentassero cenni di ripresa, attuare il rilancio della Compagnia usufruendo anche delle professionalità mantenute in organico, secondo il piano industriale in via di definizione che verrà consegnato alla o.s ed alla a.p. non appena elaborato;
ü l’obiettivo del risanamento viene perseguito con il contributo di tutte le categorie interessate (dirigenti, piloti, assistenti di volo e personale di terra) le quali parteciperanno al contenimento dei costi del lavoro garantendo, nell’individuazione dei singoli strumenti di intervento, criteri di proporzionalità ed equità, tali da consentire omogeneità di contribuzione al raggiungimento dell’obiettivo;
ü a tal fine, l’azienda dichiara di ritirare la procedura di mobilità nei confronti di tutti i lavoratori e di ricorrere ai contratti di solidarietà;
ü Il CdS prenderà avvio per tutto il personale di terra e di volo dal 1 aprile 2009 ed avrà durata massima di 24 mesi.
ü Il CdS sarà applicato a tutti i dipendenti nel rispetto delle previsioni di legge in materia ed anche ai contratti a termine.
ü Ai lavoratori con contratto a tempo determinato che avessero superato i 36 mesi di rapporto anche non continuativi, verrà proposta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato .
ü In tale ambito, stante la atipicità dell’attività svolta dalla Compagnia, e fermo restando il numero di giorni ed ore come di seguito riportato, si conviene che i giorni/ore di solidarietà potranno essere attuati sia mensilmente che in periodi temporali più ampi (quadrimestre) assicurando la necessaria flessibilità in funzione delle esigenze operative della Società considerato anche il particolare mercato in cui opera.
ü Effettuate tutte le opportune analisi e verifiche dei dati forniti dalla Compagnia, valutata e condivisa la reale situazione di esubero, le parti stabiliscono che il numero degli esuberi si trasformi in una riduzione percentuale di lavoro media pari a circa il 30%, con riferimento alle singole categorie professionali, tale riduzione comporterà un numero di giornate/ore di solidarietà come da prospetto che segue:
– Personale navigante di condotta
Qualifica
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gg. annui pro capite
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Articolazione temporale
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Cpt-F/O-Pil
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48
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Quadrimestre
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– Personale navigante di cabina
Qualifica
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gg. annui pro capite
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Articolazione temporale
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C.C.- Resp.- A/V
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72
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Quadrimestre
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– Personale di terra
Reparti
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Qualifiche
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ore annue pro capite
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articolazione temporale
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Tutti
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Tutte
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384
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Quadrimestre
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ü Per il comparto volo, i giorni di solidarietà seguiranno le dinamiche di assorbimento dei riposi già in uso per la malattia e le ferie, avuto riguardo alla tipologia di assegnazione di tali giorni.
ü Durante il periodo di Solidarietà, per piloti ed assistenti di volo, dopo aver usufruito del riposo fisiologico, i periodi di inattività svolti fuori sede potranno essere conteggiati come giorni di riposo della spettanza mensile (nell’arco orario dale 00.01 alle 24.00).
ü Sempre per la durata della Solidarietà, i giorni di riserva relativi all’attività di piloti ed assistenti di volo non attivati, potranno essere conteggiati come giornate di solidarietà, e, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, su richiesta dell’interessato.
ü Per il personale di terra le ore di solidarietà, fermo restando il numero di ore stabilito, potranno essere distribuite diversamente da struttura a struttura e nell’arco della settimana;
ü Avuto riguardo alle esigenze di flessibilità connesse alla particolare attività interessata da variabilità operativa e stagionale, le parti confermano la possibilità di procedere nel periodo di CdS ad assunzioni secondo la prassi e le regole, anche contrattuali, vigenti tenuto anche conto dei contratti a termine in scadenza nell’arco di attività del Cds;
ü Le parti sottoscrittici del presente accordo, s’impegnano a non promuovere azioni e/o rivendicazioni rispetto a quanto pattuito;
ü Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, preso atto dell’Accordo raggiunto fra le parti dichiara esperita e conclusa la procedura di cui alla Legge n. 223/91.
Letto approvato e sottoscritto