Verbale 18 giugno
22 Giugno 2009CHIARIMENTI IPSEMA SU MATERNITA’ PER PN IN CIGS
1 Luglio 2009NUOVA COMUNICAZIONE PER AZIONISTI/OBBLIGAZIONISTI ALITALIA
Di seguito l’articolo del Decreto Legge (modifiche) che prevede il rimborso dei titolari di azioni (e di obbligazioni) della società Alitalia – Linee Aeree Italiane Spa, ora in Amministrazione Straordinaria.
Forniremo di seguito maggiori informazioni sulle modalità di rimborso delle succitate Azioni.
Il termine per il concambio di obbligazioni-azioni viene fissato al 31 agosto 2009 (per le obbligazioni era fissato al 10 luglio 2009).
Coloro che avessero bisogno di assistenza e hanno aderito all’apposita Associazione Nazionale degli Azionisti e Obbligazionisti di Alitalia spa, possono rivolgersi alla stessa per tutte le informazioni e supporti necessari.
L’Associazione è sita in Via Nazionale 243 Roma tel. 06 489961.
Roma, 27 giugno 2009
ANPAV
L’Art. 19 comma 3 del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009 modifica l’art. 7-octies della Legge n°33/09: di seguito le integrazioni con le modifiche in rosso.
Art. 7-octies
Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia-Linee aeree italiane Spa
Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia-Linee aeree italiane Spa
1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, e’ istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l’anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l’anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all’entrata del bilancio dello Stato nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell’articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuita’ aziendale della societa’ Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002 – 2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell’economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell’ultimo mese di negoziazione, pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e’ condizionato all’osservanza delle condizioni e modalita’ di seguito specificate;
a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito dal 1° gennaio 2010 ed entro il 31 dicembre dello stesso anno il diritto di cedere al Ministero dell’economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato in base al prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1000 euro. Il diritto è condizionato all’osservanza delle condizioni e delle modalità di seguito specificate
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002 – 2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell’economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell’ultimo mese di negoziazione, pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e’ condizionato all’osservanza delle condizioni e modalita’ di seguito specificate;
a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito dal 1° gennaio 2010 ed entro il 31 dicembre dello stesso anno il diritto di cedere al Ministero dell’economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato in base al prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1000 euro. Il diritto è condizionato all’osservanza delle condizioni e delle modalità di seguito specificate
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera di cui alle lettere a) e a) bis non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionistae a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l’intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all’entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
Le assegnazioni di titoli di Stato di agli obbligazionisti non potranno superare per l’anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis) , sono effettuate nell’anno 2010.
4. I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2009, la relativa richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze la totalita’ dei titoli obbligazionari e azionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze e di Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprieta’ dei titoli.
a) a trasferire al Ministero dell’economia e delle finanze la totalita’ dei titoli obbligazionari e azionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze e di Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprieta’ dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita’, trasmettono in cartaceo e su supporto informatico al Ministero dell’economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un’attestazione contenente l’effettiva giacenza presso i propri conti delle quantita’ di titoli obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformita’ delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un’attestazione contenente l’effettiva giacenza presso i propri conti delle quantita’ di titoli obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformita’ delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari e azionari sul conto titoli presso la Banca d’Italia intestato al Ministero dell’economia e delle finanze. La Banca d’Italia verifica l’effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni e ne da’ comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell’economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della societa’ e della procedura di amministrazione straordinaria, nonche’ nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2010, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d’Italia che attesta l’avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
7-bis. Alle operazioni previste dl presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
9. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni in legge 27 ottobre 2008, n.166.
10. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.