Verbale di Riunione
23 Settembre 2009Comunicato alla Categoria
25 Settembre 2009SASN: guida di pronta consultazione
S.A.S.N. : Servizio Assistenza
Sanitaria Naviganti
SASN – Norme di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 620 del 1980 – Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980
- Decreto del Ministero della sanità 22 febbraio 1984 Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all’estero al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile dal Ministero della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984
L’assistenza sanitaria al personale dell’aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto n.620 del 1980, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n.833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
L’assistenza Sanitaria viene erogata al personale di volo di cui all’art.732 del codice civile della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi. Le competenze per quanto riguarda l’assistenza sanitaria al personale navigante in Italia sono assicurate dal Ministero della Salute – S.A.S.N. attraverso i suoi Poliambulatorii e i medici fiduciari.
L’assistenza sanitaria agli aeronaviganti, in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all’Estero dal Ministero della Sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante sono di competenza dello Stato.
Assistenza nel territorio italiano
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi Azienda sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizio. Gli uffici di sanità aerea del Ministero della sanità svolgono direttamente le funzioni medico legali, ed assicurano l’erogazione di prestazioni sanitarie avvalendosi anche dei presidi e dei servizi della A.S.L. di zona, nonché, ove occorre, in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.
Assistenza in territorio estero
Agli aventi diritto che, durante la navigazione aerea, durante le soste dell’aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in aeroporti esteri, contraggono malattie o subiscono infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo, ovvero di pronto rimpatrio per l’interessato, è assicurata l’assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, salvo quanto previsto dal presente articolo. Per il personale di volo impegnato all’estero in attività di volo per quanto concerne le spese di soggiorno e rimpatrio queste non saranno rimborsate dal SASN, ma sarà la stessa Compagnia che si farà carico di tutto. Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della Sanità. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della Sanità entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l’impresa o l’interessato dimostrino di non avere potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore. Il Ministero della Sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso ministero o dal medico fiduciario o dall’autorità consolare italiana o,in mancanza,dalla competente autorità dello stato in cui è erogata l’assistenza,il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.
I casi di assistenza all’estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all’ufficio da cui l’interessato stesso dipende a cura dell’autorità consolare.
Le prestazioni Medico Legali sono affidate agli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare con oneri a carico del Ministero della sanità, si intende le visite di prima iscrizione negli albi e nei registri della gente dell’aria,le visite periodiche di idoneità e quelle conseguenti ad infortunio o a malattia di durata superiore a venti giorni consecutivi.
Assistenza Sanitaria sul territorio nazionale
Procedure per usufruire delle prestazioni in forma diretta:
Il navigante, che risiede o si trovi temporaneamente in una località dove esiste un ambulatorio direttamente gestito dal Ministero della Sanità, o dove sia operante un medico fiduciario del ministero stesso, per ottenere le prestazioni sanitarie, deve rivolgersi necessariamente all’ambulatorio o al medico fiduciario. Eventuali variazioni di domicilio in corso di cura dovranno essere tempestivamente comunicate al medico presso cui il navigante è in cura. Il navigante che risiede o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di un ambulatorio a gestione diretta del Ministero della Sanità, sia di un medico fiduciario, deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente esibendo la tessera di assistenza.
Le modalità per ottenere le prestazioni sanitarie ed i limiti delle stesse sono quelli previsti per la generalità dei cittadini italiani ivi residenti, compreso il pagamento di eventuali ticket. Nei casi in cui è previsto il ricorso all’assistenza in forma indiretta, l’interessato deve inoltrare al SASN competente apposita domanda di rimborso,debitamente corredata della documentazione originale di spesa, entro il termine di tre mesi dalla effettuazione della spesa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi derivanti da documentati motivi di forza maggiore.
La documentazione una volta inviata non sarà restituita all’interessato pertanto si
suggerisce di mantenere copia. L’assistenza domiciliare è assicurata nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Sanità, da sanitari all’uopo convenzionati (medici domiciliari); nelle località ove operano medici fiduciari, dai fiduciari stessi. Nelle zone sprovviste di ambulatori a gestione diretta o di medici fiduciari l’assistenza medico-generica è assicurata dai medici di medicina generale iscritti negli elenchi delle ASL (con il sistema delle visite occasionali).
Resta ferma la possibilità per il navigante di usufruire dei servizi di guardia medica
notturna o festiva della ASL. I compensi per le prestazioni fornite dai medici di medicina generale e dai servizi di guardia medica sono a carico della ASL competente.
Assistenza Medico Specialistica
a) Diretta.
L’assistenza medico-specialistica, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, è erogata presso gli ambulatori gestiti dal Ministero della sanità, e, nelle zone sprovviste di ambulatori a gestione diretta nei presidi e ambulatori delle unità sanitarie locali o con queste convenzionati o, se necessario, nei presidi ed ambulatori convenzionati con il Ministero della sanità.
b) Indiretta.
Gli assistiti possono usufruire dell’assistenza specialistica in forma indiretta, con diritto al rimborso delle spese sostenute, per comprovati motivi di urgenza connessi all’attività lavorativa svolta, o su preventiva autorizzazione degli uffici di sanità marittima ed aerea.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto Bindi la procedura qui sotto riportata non viene più autorizzata in quanto la totalità delle volte la somma rimborsata è inferiore al ticket pagato, pertanto l’assistito non si vedrà corrisposto nessuna somma.
Nelle zone sprovviste di ambulatori a gestione diretta o di strutture e specialisti convenzionati con il Ministero della sanità è ammesso il ricorso all’assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari all’onere con il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata presso un presidio o ambulatorio convenzionato con l’unità sanitaria locale.
Assistenza Farmaceutica
Le prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma diretta su prescrizione rilasciata dai medici degli ambulatori a gestione diretta o dai medici fiduciari o dagli altri medici che erogano l’assistenza medico-generica e specialistica in forma diretta o convenzionata. Sono prescrivibili, nei limiti e con le modalità previsti per la generalità dei cittadini, i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico.
Sono altresì erogati in forma indiretta, su motivata prescrizione medica, anche i preparati galenici e le specialità medicinali non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale richiesti per particolari patologie e sempre che gli stessi siano necessari per completare il ciclo di cure già iniziato all’estero.
Non saranno rimborsate nessun tipo di richiesta per acquisto farmaci in forma indiretta se non rientranti nel comma precedente.
Corsi di rieducazione fonetica
Le prestazioni, limitate ai laringectomizzati, sono erogate in forma diretta presso centri convenzionati; ove non esistono centri convenzionati è ammesso il ricorso all’assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari all’onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in forma diretta.
Mezzi di trasporto.
Sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per il trasporto dell’ammalato alla più vicina ed idonea struttura pubblica o privata, sempre ché sussistano gli estremi dell’urgenza e il trasporto si sia reso necessario per documentati motivi di ordine sanitario. Questa norma è valida solamente se l’assistito si trovi all’estero.
Assistenza Ospedaliera
L’assistenza Ospedaliera è erogata in forma diretta presso:
1. Le strutture ospedaliere delle ASL
2. Le strutture convenzionate con le ASL
3. Le strutture convenzionate con il Ministero della Sanità
Il ricovero, tranne casi di urgenza,è disposto da un medico ambulatoriale,o fiduciario del Ministero della Sanità e, nelle zone sprovviste di tale servizio, da un medico di medicina generale iscritto negli elenchi delle Aziende sanitarie locali. In caso di ricovero d’urgenza, la ASL interessata è tenuta a notificare tempestivamente il ricovero stesso al SASN competente per territorio.
L’assistenza Ospedaliera in forma indiretta non è contemplata.
Richiesta di Rimborso
Occhiali da Vista
A seguito di una Patologia ben definita l’assistito potrà usufruire della seguente
Norma. Si ricorda che il S.A.S.N. passa la spesa pari al 50% del costo delle lenti per un tetto massimo di euro 51,65. Il tutto deve intendersi a coppia di lenti. La coppia di lenti potrà essere sostituita ogni 4 anni.
Nei casi in cui esista una variazione della patologia in atto,e sempre su richiesta del medico specialista si renda necessario l’acquisto di nuove lenti entro i quattro anni, l’assistito sarà rimborsato nei termini sopra citati.
Eventuali prescrizioni fatte da OPTOMETRISTI (es. tecnici presenti nei centri ottici) non sono riconosciute dal S.A.S.N.
Nella fattura dovrà essere ben chiaro il costo delle sole lenti, in quanto il costo della montatura se presente nella fattura non rappresenterà oggetto di rimborso.
Fra le prestazioni fornite vi è l’acquisto di lenti a contatto ritenute indispensabili in base a motivata prescrizione medica pari ad una spesa dell’ 80% della spesa sostenuta.
Ricordiamo che per il personale di volo l’uso di lenti a contatto è fortemente sconsigliato per gli ovvi motivi di sicurezza, pertanto i casi autorizzati saranno solo quelli che forniranno relazione dettagliata da parte del medico.
La corretta procedura da seguire è la seguente:
1. Recarsi da un medico di base o ad uno dei Poliambulatori del SASN per richiedere Visita Oculistica.
2. Effettuare Visita Oculistica presso un Medico Specialista
3. Acquisto di occhiali dietro presentazione richiesta del Medico
4. Invio documentazione per il rimborso entro tre mesi dalla data di emissione della fattura
Cure idrotermali.
Le prestazioni sono erogate in forma diretta presso gli stabilimenti termali convenzionati con le unità sanitarie locali. È ammesso il ricorso all’assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari all’onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in uno stabilimento convenzionato. Le predette Cure devono essere sempre preventivamente autorizzate.
Cure dentarie.
Procedura diretta
Sono erogate in forma diretta e a totale carico del Ministero, presso le strutture delle unità sanitarie locali o con queste convenzionate ovvero presso le strutture e liberi professionisti convenzionati con il Ministero della sanità, le cure conservative costituite da otturazioni in cemento, porcellana, metallo – argento compreso – e chirurgiche nonché le protesi fisse in wipla o mobili in resina occorrenti per il ripristino integrale della funzione. Ogni maggiore spesa per l’impiego di materiali più pregiati sarà a carico dell’assistito.
Procedura indiretta
È ammesso il ricorso all’assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una
somma pari all’onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto, ove la prestazione fosse stata erogata da una struttura convenzionata con la unità sanitaria locale. L’assistito dovrà:
• Farsi rilasciare dal proprio dentista di fiducia un preventivo per le spese da sostenere,elencando le varie prestazioni corredate di spesa.
• preparare una lettera dove inserire tutti i dati, compreso il numero del numero di tesserino sanitario, richiedendo l’autorizzazione a recarsi in forma privata da un medico dentista di fiducia.
Tale documentazione dovrà essere inviata al S.A.S.N. con lettera raccomandata A/R. E’ opportuno conservare una copia della fattura, in quanto, una volta inviata, non viene restituita. Il SASN, generalmente nel giro di uno/due mesi, dopo una valutazione delle prestazioni richieste, invierà una lettera di autorizzazione dove sarà riportata la somma autorizzata che sarà liquidata. Una volta eseguito il lavoro, entro tre mesi la fattura va inviata all’ente.
Nei casi in cui nello stato d’opera dei lavori si ravvedesse la necessità di aggiungere o eliminare alcune prestazioni precedentemente autorizzate, sarà necessario richiedere al medico di fornirvi di apposita dichiarazione dettagliata delle nuove prestazioni da presentare al SASN.
Ricordiamo che il costo relativo alle singole prestazioni viene definito da un Decreto Ministeriale, normalmente questi sono molto bassi.
Lavori in Urgenza
Nei casi d’urgenza tipo estrazione di un dente, devitalizzazione, rottura di un dente e ogni altra prestazione che si è resa necessaria le relative spese verranno liquidate anche senza la preventiva autorizzazione del SASN.
La somma rimborsata sarà pari all’onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata da una struttura convenzionata con la unità sanitaria locale.
I documenti da inviare una volta terminata la cura sono:
1. La Fattura (con descrizione analitica delle prestazioni e della spesa per singola voce)
2. Lettera d’accompagnamento (con tutti i vostri dati)
3. Dichiarazione del medico che attesti l’urgenza della prestazione.
PRATICA DI RIMBORSO S.A.S.N.
Si ricorda che la domanda di rimborso delle spese mediche a seguito di un infortunio e/o provvedimento medico legale dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
- Fattura in originale della spesa (nel caso di tutore riportare il codice ISO)
- Prescrizione medica
- Copia Codice Fiscale
- Copia Tesserino S.A.S.N.
Spedire il tutto tramite lettera Racc. A/R a:
Ministero Della Salute
Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti
Att.ne Uff.Rimborsi tel. 010-251531
Via A. Cantore 3
16149 Genova
A norma di legge il SASN, dal momento di ricezione della documentazione, ha 6 mesi di tempo per liquidare la pratica.
Apertura e chiusura malattia (Zona sprovvista di poliambulatorio Sasn/medici Sasn)
In località sprovvista da poliambulatorio SASN l’assistito può e deve usufruire dell’assistenza Sanitaria Locale, per l’eventuale apertura e chiusura malattia che, in questo caso, saranno redatte da un medico ASL. Sebbene l’apertura possa essere certificata da qualsiasi medico, la chiusura, e quindi l’idoneità al volo va certificata da un centro/medico SASN. In questo caso, dopo aver ricevuto il certificato dal medico ASL che attesti la piena guarigione, l’interessato dovrà farsi una copia per se mentre l’originale dovrà essere inviato al SASN più vicino per far apporre un timbro che attesti il reintegro.
Ricordiamo che se la malattia supera il 20° giorno sarà necessario sottoporsi a visita medico-legale presso l’Istituto Medico Legale, e l’idoneità o inidoneità al volo sarà rilasciato da questo ente. Il certificato può essere inviato tramite posta semplice ( cioè con la sola applicazione del francobollo).
Visite specialistiche
Si applicano le stesse regole/norme di un qualsiasi cittadino italiano.Si utilizzeranno le strutture ASL o convenzionate con il Ministero della salute pagando l’eventuale ticket.
Personale di volo che vive all’estero
Per godere di assistenza medica all’estero in modo continuativo sarà necessario richiedere al S.A.S.N. di Genova tramite fax, l’invio del modulo denominato: Mod.106
Una volta ricevuto il modulo lo si dovrà presentare alle autorità locali, di norma al Servizio sanitario di quel paese. Questo modulo, solamente per i paesi CEE e eventuali altre nazioni dove esistono dei rapporti di reciprocità, vi autorizza ad usufruire dell’assistenza Sanitaria Locale a spese del Ministero della Salute Italiana per l’interessato e la sua famiglia. Condizione necessaria per usufruire di questa procedura è che fiscalmente l’interessato faccia riferimento al fisco italiano.
Anche in caso di domiciliazione all’estero vale la regola che i certificati di chiusura malattia vanno inviati e vidimati dal SASN di Genova.
Una volta ricevuto dal Sasn debitamente timbrato il certificato andrà inviato alla Compagnia con raccomandata A/R.
N.B.: Si desidera precisare che la presente guida non sostituisce il documento ufficiale del SASN, reperibile e visionabile presso i poliambulatori SASN.
Restiamo a disposizione per ogni vostra esigenza o supporto informativo.
24 settembre 2009
ANPAV