trasferimento uffici di Fondav
26 Gennaio 2010COMUNICATO STAMPA
1 Febbraio 2010Lavoro Occasionale 2010: novità per CIGS e part-time
Di seguito il testo l’Art. 70 (Definizione e campo di applicazione) del D. Lgs. 276/03, Capo II (Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti), come modificato (modifiche in rosso) dai commi 148 e 149 della Legge 191/09 (Finanziaria 2010).
Tale decreto norma il lavoro definito “occasionale di tipo accessorio”, modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi.
La modifica della Finanziaria – 2010 – estende all’anno 2010 le possibilità di lavoro per percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. i cassaintegrati), e le introduce (limitatamente al 2010) per i prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.
Inoltre, i committenti possono essere anche enti locali.
Art. 70. – Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230– bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h–bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati.
h–ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
In via sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
1–bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2–bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
2–ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
Vi rimandiamo alla normativa riportata al link http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090608_LavoroAccessorio.htm e ai siti istituzionali per la documentazione ufficiale.
Rimaniamo a disposizione.
Roma, 27 gennaio 2010
ANPAV