versamento contributi FONDAV agosto 2008 PNC Alitalia Express e Volare in A.S.
20 Febbraio 2010Chiude il sito www.bustepaga.alitalia.it
26 Febbraio 2010AIR ALPS – CIGS e FONDO: il punto
Vi informiamo che il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il Sostegno del Reddito e dell’Occupazione e per la Riqualificazione del Personale del Trasporto Aereo si riunirà il giorno 25/02/2010 al le ore 10:30 presso i locali della Sede Centrale dell’INPS, via Ciro il Grande 21, per l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
Al punto 6, la domanda di ammissione ed erogabilità ai trattamenti del Fondo pervenuta da AAA AIR ALPS AVIATION nel mese di gennaio 2010 con la deliberazione che ne conseguirà.
L’analisi della succitata domanda segue al decreto di ammissione alla CIGS della società AAA – AIR ALPS AVIATION SRL per il periodo dei 24 mesi ai sensi dell’Art. 1bis, legge 03/12/2004, n.291, già accordata con D.M. n.49284 del 12/01/2010, in G.U. n.28 del 04/02/2010 – con pagamento diretto INPS – emesso dal Ministero del Lavoro.
L’erogazione della quota fondo, sommata alla CIGS propriamente detta relativa allo stesso mese di riferimento, determina il raggiungimento dell’80% della retribuzione presa a riferimento.
In data 29 gennaio c.a., lo stesso Comitato, considerata l’esigenza, più volte manifestata da ANPAV, di indicare in modo più articolato, nell’ambito delle modalità di calcolo delle prestazioni a carico del Fondo, i criteri applicativi per la determinazione della "Retribuzione di riferimento" (determinazione del corretto importo da erogare in CIGS) di cui al paragrafo E) punto 2 del vigente Regolamento del Fondo, é intervenuto sul regolamento relativo al meccanismo di calcolo dell’80% sulle suddette situazioni (in basso la modifica apportata al regolamento).
Ciò al fine di calcolare correttamente le retribuzioni di riferimento dei colleghi che, durante il periodo preso come base per il calcolo, si trovano in talune situazioni (es. lunghe malattie, maternità).
2. Retribuzione di riferimento
La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti dall’art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a favore dei lavoratori, è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere
rapportata al numero di ore retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
Restiamo a disposizione per ulteriori delucidazioni.
Roma, 22 febbraio 2010
Carlo Amati
ANPAV
Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo
REGOLAMENTO
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E) PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO
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2. Retribuzione di riferimento
La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti dall’art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a favore dei lavoratori, è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Vale a dire che i periodi di mancata prestazione sopraccitati e di seguito specificati – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – saranno sterilizzati e pertanto non dovranno entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
In altri termini, la retribuzione calcolata, con i criteri suindicati, per i dodici mesi precedenti l’istanza, considerata al netto delle somme percepite nei giorni di assenza per malattia/maternità e/o riferibili ad eventi quali: allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, deve essere divisa per il numero di ore/giornate lavorative cui si riferisce, in modo da ottenere la retribuzione media oraria/giornaliera. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore/giornate che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
La somma delle retribuzioni così determinate costituirà la retribuzione ipotetica annuale che divisa per dodici darà la "retribuzione mensile di riferimento" per il calcolo delle indennità a carico del Fondo. Qualora nei dodici mesi precedenti non si riscontrino almeno 30 giorni privi di eventi degli eventi indicati, si prenderanno in esame, con i criteri suindicati, i dodici mesi ancora precedenti.
Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno erogato dal Fondo viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. Per i lavoratori che effettuavano, al momento dell’attivazione dell’ammortizzatore sociale, un part time orizzontale o verticale articolato per giorni o settimane, la "retribuzione di riferimento" rispecchierà il minor orario di lavoro effettuato. Per i lavoratori con part time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per dodici ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell’attività per part time non viene, invece, corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base.
In entrambi i casi ai lavoratori part-time le modalità di calcolo dovranno garantire la prestazione prevista ai sensi del comma 1 dell’art. 1 ter della legge 291/94; in particolare la variabilità dei pagamenti dell’indennità CIGS/mobilità di base (INPS) per i lavoratori con part- time orizzontale o verticale articolato per giorni o settimane, sarà la base della prestazione spettante, la quale verrà integrata dal Fondo fino a garantire la prestazione mensile lorda risultante dal calcolo.
Invitiamo pertanto le colleghe che, nel periodo preso a riferimento novembre 2008 – ottobre 2008, sono state in maternità, e i colleghi che nello stesso periodo hanno avuto dei periodi consistenti di malattia a rimanere in contatto con l’Associazione per evoluzioni sulla tematica.