AGORA’FLY 03/’10
25 Marzo 2010Elezioni 28 – 29 Marzo 2010
27 Marzo 2010consultazioni elettorali 28 e 29 marzo 2010: permessi
Nelle giornate del 28 e del 29 marzo 2010, si svolgeranno sia le elezioni regionali che le
elezioni amministrative, cioè l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e dei
Presidenti di Provincia e del relativo Consiglio Provinciale in diverse regioni dell’Italia (cd.
Election Day).
La data delle operazioni di voto è stata fissata dal Ministero dell’Interno per le giornate di:
– domenica 28 marzo 2010, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
– lunedì 29 marzo 2010, dalle ore 07.00 alle ore 15.00.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 29 marzo, per le elezioni regionali,
immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di votazione e di riscontro dei votanti
per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, cioè dalle ore 15.00 in poi; per le elezioni
provinciali e comunali, lo scrutinio avrà invece inizio alle ore 8.00 di martedì 30 marzo, con
precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise ed Abruzzo, non
interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni
amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di
riscontro del numero dei votanti.
L’eventuale secondo turno di votazione (cd. turno di ballottaggio) per l’elezione dei
Presidenti di Provincia e di Sindaci si svolgerà nelle giornate di domenica 11 aprile,
sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e di lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le
operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle
votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
Secondo le informazioni assunte dal sito del Ministero dell’Interno, in continuo
aggiornamento, si voterà:
· per l’elezione del Presidente della Regione e per l’elezione dei Consigli Regionali di
13 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.
· per l’elezione del Presidente della Provincia e per l’elezione del Consiglio
Provinciale nelle Province di L’Aquila, Caserta, Imperia, Viterbo.
· per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in n. 463 Comuni, di cui 9
capoluoghi di Provincia (Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria,
Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali.
Per quanto riguarda i criteri di determinazione del trattamento spettante ai lavoratori che
svolgono funzioni presso gli uffici elettorali, segue riepilogo:
Soggetti beneficiari: l’art. 119 del DPR n. 361/1957, come sostituito dall’art. 11 della L. n.
53/1990 prevede che i lavoratori dipendenti che siano stati nominati:
– Presidente di seggio;
– Segretario;
– Scrutatore;
– Rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi
tipo di consultazione elettorale;
hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle
operazioni. Le giornate di assenza sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa. Relativamente ai lavoratori che si siano candidati, si segnala che agli
stessi non spetta alcun tipo di permesso per la fase precedente le elezioni.
Modalità di votazione personale navigante: i naviganti fuori residenza per motivi di
imbarco sono ammessi a votare in qualsiasi seggio del Comune ove si trovano.
Trattamenti: la Legge n. 69/1992 dispone che i lavoratori in questione hanno diritto al
pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile,
ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel
periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Per il personale navigante:
• verranno garantite le giornate per partecipare alle operazioni di voto, valutando
come per il passato, l’opportunità di concedere anche 1 giorno di riposo
successivo al giorno di chiusura delle operazioni di scrutinio e rientrante nella
spettanza prevista da CCL.
Adempimenti procedurali: per quanto concerne gli adempimenti posti a carico del
lavoratore, va detto che questi è tenuto a preavvisare con congruo anticipo il datore di
lavoro in merito alla necessità di fruire del c.d. permesso elettorale.
Da ultimo, occorre specificare che, al termine delle operazioni di voto e scrutinio, il
lavoratore è obbligato a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio,
anche una dichiarazione, firmata dal Presidente di seggio, con l’indicazione delle
giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura; per i lavoratori che assolvano
l’incarico di Presidente, la certificazione potrà essere vistata dal Vice-Presidente.