Verbale Incontro 23 febbraio 2011
28 Febbraio 2011IML
2 Marzo 2011PERMESSI L. 104: MODIFICHE ALLA NORMATIVA Necessaria la presentazione di ulteriore modulistica
Si trasmette, di seguito, comunicato aziendale con oggetto: PERMESSI L. 104: MODIFICHE ALLA NORMATIVA.
Dalla comunicazione si evince che è necessario sottoscrivere e consegnare all’Azienda le dichiarazioni di responsabilità scaricabili ai link sotto riportati.
Rimaniamo a disposizione per informazioni.
Roma, 1 marzo 2011
RSA ANPAV
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Si rende noto a tutto il personale che la normativa di riferimento è stata modificata dall’art. 24 della Legge n. 183/2010 (Cd. Collegato lavoro).
Di seguito la norma vigente (Art. 33, comma 3, Legge n. 104/92):
“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.
In ragione di quanto sopra, il personale beneficiario dei permessi è pregato di contattare quanto prima il Front End del Personale a cui faccia riferimento per comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti della propria situazione di fatto e di diritto, nonché per sottoscrivere e consegnare l’allegata dichiarazione di responsabilità.
Si ricorda, altresì, che le modalità di fruizione dei permessi richiedono che il dipendente dovrà indicare all’azienda la giornata da dedicare all’assistenza con un anticipo minimo di 48 ore, preavviso considerato congruo ai fini organizzativi.
Si ricorda, altresì, che le modalità di fruizione dei permessi richiedono che il dipendente dovrà indicare all’azienda la giornata da dedicare all’assistenza con un anticipo minimo di 48 ore, preavviso considerato congruo ai fini organizzativi.
I Colleghi della Gestione del Personale e del Front End del personale sono disposizione per ogni chiarimento e supporto ritenuto necessario.
Fare click sui seguenti link per scaricare i moduli in PDF:
Dichiarazione di responsabilità (relativa a chi assiste il disabile)
Dichiarazione di responsabilità (relativa al disabile)