Richieste d’incontro
1 Aprile 2011Iscrizione PNC EASYJET al registro PN ENAC
6 Aprile 2011DETTASSAZIONE LAVORO NOTTURNO – cosa bisogna sapere
Ogni contribuente, salvo i casi di esonero, deve presentare la Dichiarazione Fiscale per il pagamento delle imposte e per le persone fisiche lo strumento “classico” è il modello 730.
Nella versione del modello per il 2011, nella sezione relativa alla parte C5, c’è il riferimento alle somme percepite per incremento della produttività (nello specifico del PNC per le ore prestate nell’arco notturno) nel 2010. Tale sezione si riferisce alle somme percepite per lavoro notturno effettuate nell’anno 2010 e che sono correlate a “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa decisi dall’impresa o datore di lavoro” per il quale si lavora. Tali somme sono assoggettabili ad una imposta sostitutiva del 10% (in sostituzione della normale tassazione IRPEF del 23% come minimo).
Pertanto, nel rigo C5 del succitato 730 dovranno essere indicati tutti quei compensi per incrementi di produttività che nell’anno 2010 sono stati percepiti da PNC a tempo determinato o indeterminato, sottoposti all’imposta sostitutiva (nella busta paga).
La condizione essenziale per poter assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% i “compensi per incrementi di produttività” dell’anno 2010, è che il reddito di lavoro dipendente dell’anno 2009 sia inferiore a 35.000 euro. Nel caso sia superiore a 35.000 euro, nonostante si abbia effettuato lavoro notturno nel 2010 non sarà possibile usufruire dell’agevolazione fiscale del 10% d’imposta. L’imposta sostitutiva del 10% sul lavoro notturno può essere applicata entro il limite di 6.000 euro.
Nel CUD 2011 ai punti 93 e 94 ci sono rispettivamente il totale redditi assoggettato e l’imposta sostitutiva calcolata e trattenuta nelle buste paga (ritenute operate). E quindi nel CUD si può verificare se il datore vi ha applicato l’agevolazione fiscale.
L’imposta sostitutiva 10% sulle somme per incremento di produttività è in vigore anche per i compensi per straordinari, lavoro festivo, notturno o supplementare lavorati negli anni 2008 e 2009 per i quali si ha diritto ad un rimborso Irpef: in questi anni non è stata applicata dai datori di lavoro l’imposta sostitutiva. A seguito di una circolare dell’Agenzia delle Entrate (circ. 14/10), dove chiarisce che invece quelle somme sono da assoggettare ad imposta sostitutiva, è possibile recuperare attraverso il modello 730 2011 anche il rimborso IRPEF per la maggiore imposta a cui sono state sottoposte le somme percepite per “incremento di produttività”. Ma la condizione è che siano certificare nel CUD 2011. Ed esattamente nei punti 97 e 99, dove si trovano rispettivamente le somme erogate nel 2008 e nel 2009 sulle quali è stata applicata la tassazione ordinaria, più elevata.
Nel caso in cui nel modello CUD 2011 non siano state certificate dal Datore di Lavoro le somme oggetto di detassazione lavoro notturno, sarà possibile il recupero della maggiore imposta pagata non attraverso la presentazione del modello 730 2011, ma attraverso la presentazione del modello Unico 2011 (tramite i ns. Caf convenzionati) oppure la presentazione di una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Il lavoro straordinario, notturno, festivo o supplementare prestato nell’anno 2011, come nei precedenti anni (2008-2010), darà diritto alla detassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione ordinaria), imposta Irpef sui compensi erogati dal datore di lavoro per queste ore di lavoro aggiuntive svolte.
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti: a breve comunicheremo le sedi e gli orari di apertura dei ns. CAF.
Roma, aprile 2011
RSA ANPAV