Regolamento ENAC su “organizzazione sanitaria e certificazioni mediche per attestati aeronautici”
8 Gennaio 2012Dichiarazione di Sciopero – 27.01.2012
11 Gennaio 2012IL PART-TIME “FLESSIBILE”…
E’ delle ultime ore una nuova e singolare querelle fra Sindacati e Azienda in merito alla “innovativa” clausola di flessibilità/lavoro supplementare inserita nelle concessioni PT a partire dal mese di GENNAIO 2012.
Andiamo, di seguito, a fornire un chiarimento in materia e la posizione dell’Associazione.
Come su riportato, le lettere PT firmate entro l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (la quasi totalità delle concessioni) non riportano la dicitura su indicata poiché non era possibile accluderla.
La prima citata Legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012), fra le altre disposizioni, prevede due modifiche (meno vincoli) alla normativa sul contratto di lavoro a tempo parziale.
In ogni caso, questi ultimi dovranno comunque stabilire le condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, sempre nei limiti massimi previsti dai stessi contratti collettivi.
La firma della lettera con la dicitura su riportata, (in assenza di un delegato sindacale…), secondo l’Azienda permette di modificare la collocazione del PT (non l’aumento della prestazione).
A nostro avviso l’assenza di una specifica sezione contrattuale che normi condizioni e modalità rende, di fatto, la clausola nulla.
E la firma della clausola imposta a poche decine di lavoratori è da considerarsi solo l’ennesimo colpo basso.
Abbiamo prontamente richiesto un incontro sul tema: qualora l’Azienda confermasse l’impostazione rigida, attiveremo le dovute azioni a tutela della Categoria.
Vi terremo aggiornati.
Di seguito i testi di legge di interesse (per una lettura completa vi rimandiamo ai Siti Istituzionali).
Roma, 11 gennaio 2012
RSA ANPAV
ANPAV – Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo –Via Marco Marulo, 78 – 00143 Roma
Tel: 0651962807 Fax: 0651962094 Web: www.anpav.com Mail: anpav@anpav.it
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Legge 183/11 – Art. 22 Comma 4.
Al fine di incentivare l’uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.
DECRETO LEGISLATIVO 61/2000 e DECRETO LEGISLATIVO 100/2001 *(*già recante le modifiche previste dalla 183)
Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e modifiche Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, concernente l’attuazione della direttiva
Art.3 – Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche.
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
1. il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
2. il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
3. le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato.
L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale
7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
…
Art. 5 – Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 Km dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.