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4 Giugno 2007AIR ALPS – Richiesta Chiarimenti
11 Giugno 2007Aggiornamento Convenzione Causa Amianto Nuova convenzione vertenza amianto.
Al fine di fare definitiva chiarezza sul percorso legale relativo alla causa per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto, riportiamo di seguito la comunicazione inviataci dall’Avv. Bonanni che espone nel dettaglio i termini, le condizioni, i requisiti e le procedure previste per avviare il relativo procedimento legale.
Inoltre rispetto al precedente accordo la convenzione pattuita per le sigle in riferimento è ulteriormente migliorata.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare i seguenti numeri: 0651962807, 3486506014, 3487705709.
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Spett.le SULT
Spett.le UGL
Spett.le AVIA
Spett.le ANPAV
OGGETTO: Convenzione per assistenza legale per il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione qualificata ultradecennale ad amianto, ex art. 13, co. 8, L. 257/92 e ss. integrazioni e modificazioni.
Spett.li Associazioni Sindacali,
faccio seguito al colloquio di ieri, presso lo Studio di Roma.
Si rende la disponibilità ad accettare mandato tra coloro, vostri associati, che lo volessero conferire, ritenendo di dover dar fiducia allo scrivente.
Le gravi problematiche da voi esposte e legate alla crisi finanziaria di ALITALIA S.p.A (fino al rischio di non stabilità dei vostri associati) non lasciano insensibile chi scrive, che per questi effetti, in piena autonomia e coscienza, ha ritenuto di limitare il fondo spese iniziale ad €300,00, per coloro che attiveranno la pratica.
Al positivo esito, i vostri associati, a titolo di diritti ed onorari, dovranno versare l’ulteriore importo di €1.000,00, maggiorati di IVA, CPA e spese generali pari al 12,5%.
Le posizioni saranno esaminate singolarmente, con colloquio presso lo studio di Roma, con la documentazione personale della parte, che potrà, sussistendone i presupposti, essere integrata con la documentazione tecnica, le perizie favorevoli, le sentenze positive, già emesse, e che lasciano ben sperare, per l’intera vostra categoria.
Tuttavia le valutazioni, il mandato, il successivo giudizio è sempre singolo, e affidata alla valutazione del Giudice.
Per vostra migliore conoscenza, vi rendo edotti che già il tribunale di Latina e successivamente i Tribunale di Roma, hanno reso decisioni favorevoli in favore di personale ALITALIA.
La CTU ambientale fatta eseguire dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Civitavecchia ha accertato il superamento della soglia di 0,1 ff/cc 3 di fibre e polveri di amianto, aerodisperse nell’ambiente lavorativo e/o microclima confinato e conseguente riconoscimento del beneficio (le cause davanti il Tribunale di Civitavecchia sono fissate per la discussione, ma tutto lascia presagire l’esito positivo, conformemente alle CTU).
Il Tribunale di Roma, su richiesta dello scrivente, ha emesso ordine di esibizione nei confronti dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha versato agli atti relazioni molto confortanti e di altissimo valore scientifico, che se non disattese dovrebbero costituire la base del positivo esito della vicenda (salva la necessità di ribadire che la sentenza è la decisione del caso singolo e che ogni Giudice è sovrano, in nome del popolo italiano).
Successivamente al colloquio, qualora si venisse a creare il rapporto fiduciario con lo scrivente e dopo l’accettazione del mandato e la sottoscrizione dell’atto di procura, si potrà dal corso alla assistenza legale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge professionale e dalle norme del codice deontologico forense, che si intendono riscritte e parti integranti della presente.
Si acclude la nota esplicativa e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.
Con l’occasione, distinti saluti.
Lì, 11.01.2007
Avv. Ezio Bonanni
N.B.: Segue nota esplicativa con richiamo alle norme regolatrici della materia.
Ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto è necessario dimostrare l’esposizione ultradecennale a fibre e polveri di amianto oltre lo 0,1 ff/cc, sulla media delle 8 ore lavorative (esposizione qualificata ultradecennale).
Il parametro dello 0,1 ff/cc 3 non era contenuto nella prima formulazione della norma ricognitiva ed attributiva del diritto, quella di cui all’art. 13 co. 8 L . 257/92.
Solo la giurisprudenza del Supremo Collegio aveva sancito la necessità della esposizione qualificata, pure in presenza di pronunce in senso difforme delle Corti di merito, ritenendo di dover integrare la norma con gli artt. 24 e 31 del D.Lgs. 277/91.
Solo con l’art. 2 del D. 27.10.2004, è stato sancito normativamente il criterio dell’esposizione qualificata.
A seguito della nuova normativa, quella di cui al D.Lgs. 257/06, è stata abrogata la norma di cui agli artt. 24 e 31 del D.Lgs. 277/91, sicché per coloro ai quali si applica la vecchia normativa, potrebbe non essere più necessario dover dimostrare l’esposizione qualificata (è questione di interpretazione giuridica affidata unicamente al singolo Magistrato e non vi è ancora giurisprudenza in materia, essendo intervenuta detta abrogazione solo da poco).
Tra coloro che svolgono ancora attività lavorativa, occorre distinguere tra due classi di posizione.
Coloro che hanno inoltrato domanda e/o maturato i 10 anni di esposizione, “ alla data del 02.10.2003” da coloro che non avevano maturato il diritto.
Ed infatti l’art. 3, co. 132, L . 24.12.2003, n. 350, sancisce nell’esatto tenore letterale: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, della L. 27.03.1992, n. 257, e ss. modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 02.10.2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data”.
Se così è, dall’esatto tenore letterale, la precedente normativa (art. 13 co. 8 L . 257/92) in virtù della quale: “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5” , si applica, come chiarisce l’art. 3 co. 132 L . 350/03, “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13 co. 8 della L. 27.03.1992 n. 257” .
Ed infatti la norma è chiara, “ sono fatte salve le disposizioni previgenti ”.
Nell’art. 13 co. 8, L . 257/92, non si fa alcun accenno alla domanda INAIL.
Per eventuali ulteriori chiarimento potrà essere fissato il colloqui presso lo studio legale.
Va chiarito che la precedente formulazione è nel senso del prepensionamento e solo in via residuale il beneficio contributivo pari al 50% del periodo di esposizione si computa sul valore contributivo (per esempio, per chi ha lavorato 10 anni in esposizione all’amianto, quel periodo vale 15, con prepensionamento di 5 anni; ma se è già in pensione, si considera l’aumento del periodo contributivo e/o maggior valore della contribuzione).
Nel caso di accoglimento in favore di pensionati o di coloro la cui domanda doveva essere accolta, di solito vengono liquidati i ratei arretrati, ovvero, su quelli liquidati viene riconosciuto il maggiore importo dovuto e portato per i miglioramenti contributivi conseguenti al riconoscimento del beneficio.
Per coloro che hanno prodotto la domanda in virtù delle nuove norme ex art. 47 D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/03, il coefficiente moltiplicativo è di 1,25 del periodi di esposizione solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
In sostanza, non prepensionamento e cioè calcolo del 50% in più del periodo di esposizione ultradecennale utile sia per anticipare la maturazione del diritto di accesso alla pensione, sia per determinare il maggior importo delle prestazioni pensionistiche.
Dunque, la nuova legge, per coloro che non si trovano nelle condizioni di cui sopra, riduce il beneficio allo 0,25 e lo limita solo al computo del maggior valore della prestazione pensionistica. Ed imponeva di dover presentare domanda ad INAIL entro il 15.06.2003.
Per coloro che sono in pensione, il beneficio contributivo può essere riconosciuto solo a chi lo è dopo l’entrata in vigore della L. 257/92 e cioè dopo l’aprile del 1992, secondo l’orientamento del Supremo Collegio e delle Corti di Merito.
Chi è andato in pensione prima dell’approvazione della L. 257/92 non può aver diritto al beneficio contributivo.
Per coloro che sono andati in pensione con prestazioni di invalidità e similari, non si applica detta limitazione.
Per i pensionati, l’eventuale accoglimento della domanda determina la ricostituzione della pensione, con i maggiori importi portati dalla maggior valore della contribuzione, il cui parametro di valore si moltiplica con il coefficiente 1,5 o 1,25, a seconda dei casi.
Coloro che hanno già 40 anni di contribuzione possono anche continuare nella richiesta di tutela delle loro ragioni, ma debbono tener conto che eventuali benefici potranno riguardare solo il computo del valore dei contributi.
Valgono ai fini del beneficio anche i periodi di malattia, maternità, cassa integrazione e mobilità, secondo recente circolare dell’INPS.
Coloro che intendono farsi assistere dovranno esibire i seguenti atti e documenti:
• Documenti personali (Carta d’identità, C.F.);
• Curriculum professionali rilasciato dal datore di lavoro;
• Copia del libretto di lavoro;
• Copia busta paga ( 2 in caso di cessione di azienda);
• Domande già presentate;
• Estratto contributivo INPS;
• Tesserino ALITALIA;
• Attestazioni relativi all’abilitazione di aeromobili (per personale di terra);
• Documentazione attestante abilitazioni del personale di volo.
Va evidenziato che per coloro affetti da patologie professionali da amianto, ex art. 5 D.Ministeriale del 27.10.2004, si continua ad applicare il parametro dell’1,5, senza termini di scadenza di presentazione della domanda e per la maturazione del diritto.
E’ necessario dunque un colloquio approfondito con la parte assistita, al fine di verificare esattamente e singolarmente ogni posizione.
Assume rilievo decisivo il dato epidemiologico in quanto si vanno segnalando sempre maggiori casi di mesotelioma, la cui patogenesi è legata unicamente all’esposizione all’amianto.