INFORMAZIONI SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
La cassa integrazione guadagni straordinaria è un istituto previsto dalla legge, consistente in una sospensione dal lavoro e in un’indennità economica, erogata dall’INPS, in favore dei lavoratori sospesi da aziende in crisi. Nel caso di AIR ALPS si tratta di una riduzione a zero ore, ciò significa che pur rimanendo assunto dall’Air Alps, il dipendente sarà sospeso dall’attività lavorativa.
La CIGS avrà la durata di 24 mesi a partire dal 01.11.2009 fino al 30.10.2011. Nel caso di dimissioni di personale attivo, il Personale potrà essere chiamato in servizio e dovrà mettersi a disposizione dell’azienda, esclusivamente se l’offerta di lavoro è sulla stessa base occupata in precedenza.
In sede di accordo CIGS, presso il Ministero del Lavoro, in data 23.11.2011, Azienda e Sindacati hanno concordato che qualora la situazione aziendale lo rendesse necessario, il periodo di CIGS potrà essere prorogato per ulteriori 24 mesi, quindi fino 30.11.2013.
“Tecnicamente” ed in senso generale, alla fine della CIGS i dipendenti rientrano a tempo pieno presso l’azienda.
In AIRALPS, però, è stato già siglato un accordo di MOBILITA’, pertanto, alla fine della CIGS (che duri 24 o 48 mesi), partirà la MOBILITA’.
La CIGS è aperta dall’azienda ed ha la durata individuata (da… a…) anche se nel corso della stessa vi è un periodo di lavoro a tempo determinato. La MOBILITA’, invece ha una durata temporale (di 1 o 2 anni a seconda dell’età anagrafica del dipendente: fino a 40 anni – 12 mesi; da 40 a 50 anni – 24 mesi).
La CIGS/MOBILITA’ è un sistema di ammortizzazione sociale che lo Stato ha predisposto per consentire di avere continuità di reddito in caso di disoccupazione involontaria: il mantenimento delle relative indennità economiche è subordinato a determinate condizioni.
Scopo della CIGS/MOBILITA’ è avere garantito un reddito mentre ci si riqualifica per un nuovo tipo di lavoro e si è in attesa di una nuova occupazione. La ricezione di proposte di lavoro dunque pone in capo al lavoratore l’obbligo di accettare, ma a certe condizioni, pena il decadimento dal diritto alle integrazioni salariali. Sarebbe possibile riqualificarsi “da sé”: lo studio della materia e della tipologia di lavoro/contratto che si può accettare è in corso.
Gli obblighi sono:
A. Obbligo di adesione ad un’offerta formativa o di riqualificazione (attraverso “dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale e all’adesione ad una proposta di lavoro congruo”).
Vale per tutte le categorie e la frequenza deve essere di almeno l’80% della durata complessiva del corso.
B. Obbligo di accettare un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza.
Nel livello retributivo in questione devono includersi tutti gli elementi della retribuzione ed anche quelli relativi alla "retribuzione differita", quali 13ma , 14ma e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
In pratica si devono paragonare i livelli di reddito (lordo busta paga) del lavoro precedente rispetto a quelli del lavoro proposto.
Gli obblighi di cui alle lettere A, B sussistono nel momento in cui l’attività lavorativa offerta si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Tali obblighi vengono meno nei casi di impossibilità ad accettare l’offerta derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali o maternità.
Le proposte di lavoro devono essere redatte in modo da esplicitare i contenuti e tutti gli elementi essenziali all’offerta stessa. In caso di rifiuto è fatto obbligo al proponente di comunicare il relativo nominativo del lavoratore all’Inps per l’istruttoria di rito.
Preghiamo tutti i colleghi, nel caso vi vengono fatte offerte lavorative, di contattare l’Associazione Vi invitiamo a richiedere il dettaglio dell’offerta (devono fornirvi anche una copia del contratto).
I riferimenti normativi sono l’Art. 1 comma 5 del D.L.249/04 convertito dalla L.291/04, la L. 127/06, la Circolare del Ministero del Lavoro n.5 del 22/02/2006, Circolare INPS n.39 del 15/02/2007; sono da consultare il D.L. 276/03 dalla Legge 30/03, la Legge 2/09.
Iscrizione ai servizi on-line di INPS
Al fine di poter usufruire di informazioni in tempo reale circa il pagamento (tempistiche, importo) della CIGS (che sia essa temporanea o definitiva), Vi invito a iscrivervi, se già non lo siete, ai servizi suindicati.
Accedendo al sito www.inps.it, cliccate su servizi on-line (linguetta con sfondo BLU), poi cliccate richiesta pin on-line.
Riceverete in tempo reale metà password, ulteriore metà password via posta.
Trattamento economico durante la CIGS
I dipendenti percepiscono l’80% della retribuzione globale * per i giorni non lavorati (nel caso della cassa integrazione a 0 ore, per tutto il mese).
L’indennità di cui sopra si compone di due quote:
a) Indennità diretta INPS
L’integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS non può superare un limite massimo mensile
che varia a seconda della retribuzione di riferimento.
– per le retribuzioni fino a € 1.917,48: € 886,31 (ridotto a € 834,55 per l’applicazione dell’aliquota del 5,84%)
– per le retribuzioni superiori a € 1.917,48:€ 1.065,26 (ridotto a € 1.003,05)
Il primo pagamento da parte dell’INPS avverrà a scadenza mensile dopo l’accoglimento della prima domanda.
Sul sito www.inps.it è possibile visualizzare l’accredito CIGS relativo al Mese 20XX (le posizioni personali sono sempre in corso di aggiornamento, per cui è possibile che ci siano dei ritardi nella visualizzazione).
Per quanti in possesso del pin per accedere ai servizi on-line, il percorso da seguire per accedere alla sezione in cui sono presenti i pagamenti è:
dalla home page www.inps.it, cliccare su "Servizi on Line";
nella stessa finestra, scegliere "Per tipologia di utente: Cittadino";
cliccare sull’ultima sezione " Servizi per il cittadino";
inserire nella schermata che appare C.F. e PIN;
cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino";
nella sezione a sinistra, cliccare su "prestazioni", poi "pagamenti";
per il dettaglio del pagamento, cliccare su "Prestazione", poi “CIG Industria”.
Visualizzerete, ad es., importo pagato, disponibilità, note (Pag.CIG del giorno/mese/anno; periodo es. 01/11/09-30/011/09; E. 728,23 Int.Sal.Lorda: 886,31; T.F.R. 0,00; ANF 0,00 Trattenute: IRPEF 106,32; Sindacali 0,00; Altre 0,00; Riduzione L.41/86: 51,76).
Una breve legenda:
Sull’ importo CIGS (così come su quello del FONDO) oltre all’imposta Riduzione L.41/86: 51,76 vi è la tassazione IRPEF 106,32. Nel caso in cui il dipendente abbia diritto agli assegni familiari, l’importo corrisposto viene visualizzato nella casella ANF 0,00. Durante la CIGS, nonostante ci sia la casella per la trattenuta sindacale, non è tecnicamente prevista. Pertanto vi comunicheremo altra modalità di versamento della quota associativa).
b) Integrazione da parte del Fondo Speciale Volo
Il Fondo Speciale Volo eroga un’integrazione delle prestazioni corrisposte dall’INPS di cui sopra per effetto della CIGS, per garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione globale.
Il primo pagamento da parte dell’INPS avverrà entro 60 giorni dall’accoglimento e inserimento della domanda nel sistema informativo. I seguenti pagamenti avverranno mensilmente.
Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’80%
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L. 291/2004), sarà erogata dal Fondo Speciale del Trasporto Aereo l’integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto della Cassa Integrazione Guadagni, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, calcolata secondo le modalità di seguito riportate:
PERSONALE DI VOLO
Per determinare l’imponibile medio annuo del periodo Novembre 2008 – Ottobre 2009 occorre avere davanti tutte e dodici le buste paga del periodo interessato e sommare i seguenti imponibili:
1. Sommatoria degli imponibili Fondo Volo.
2. Sommatoria del 50% degli imponibili delle voci retributive contraddistinte (tipo imponibilità diversa).
3. Sommatoria degli importi delle franchigie sia Estero che Italia presi dai prospetti "Imponibile diarie", ove presenti.
4. Al valore così determinato va aggiunta la differenza tra le basi teoriche della tredicesima e quattordicesima riproporzionate ai giorni effettivi lavorati nel periodo di osservazione.
5. Il valore così determinato, è stato diviso per il numero di giornate retribuite nel periodo di riferimento (il numero di giornate utilizzato come divisore, individuabile (numero giorni) da ogni busta paga (la somma complessiva), deve/doveva essere attentamente recuperato dalle buste per i colleghi part-time e per le mamme , ad evitare conseguente perdita economica.Anche per colleghi in “lunga malattia” nel periodo preso a riferimento, il calcolo èdeve essere effettuato con attenzione*).
In tal modo è possibile determinare l’imponibile giornaliero:
8. L’imponibile giornaliero è stato, poi, moltiplicato per 30 (parametro fisso), al fine di definire l’imponibile mensile medio del periodo (100%).
9. Applicando all’imponibile medio mensile la percentuale dell’80%, si ottiene il valore massimo dell’integrazione a carico del Fondo Speciale, comprensivo dei ratei di Tredicesima e Quattordicesima.
Es. Imponibile annuo= Imponibile Fondo Volo + Imponibili 50% + Franchigia Diarie + (basi 13/14 ma – 13/14 ma).
Retribuzione media mensile 100% = Imponibile annuo diviso giorni effettivi lavorati per 30 (parametro fisso).
Retribuzione media mensile 80% = Retribuzione media mensile 100% per 80%.
Sono in corso chiarimenti circa il corretto pagamento di talune situazioni (es. malattie, maternità) che hanno interessano numerosi colleghi, ai fini della determinazione del corretto importo da erogare in CIGS.
Ci riferiamo, a titolo esemplificativo, a quelle colleghe che nel periodo preso a riferimento novembre 2008 – ottobre 2008 sono state a libro paga dell’Azienda per un periodo inferiore ai 12 mesi (perché per un periodo sono state a carico dell’Ente IPSEMA) e nel periodo limitato (4 mesi, ad es.) non hanno prestato alcuna attività di volo perché nel periodo dall’8vo al 12mo mese di vita del proprio figlio.
Per quelle lavoratrici il calcolo effettuato deve essere in linea con il regolamento del Fondo che, alla lettera E, I comma 2 recita “… al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto”.
Il Fondo Speciale per il Sostegno del Reddito, nella riunione del 30 p.v., trattava il tema specifico: “applicazione criteri in caso di lunga malattia/maternità/part-time”, che riguarda talune situazioni (es. lunghe malattie, maternità) che hanno interessato numerosi colleghi, ai fini della determinazione del corretto importo da erogare in CIGS.
Per addivenire ad una celere risoluzione della problematica, non più rinviabile in termini temporali, il Fondo ha deciso di intervenire sul regolamento relativo al meccanismo di calcolo dell’80% sulle suddette situazioni.
La modifica dovrebbe avvenire nell’ambito del prossimo Comitato del Fondo del mese di novembre, consentendo in tal modo la risoluzione di questo annoso problema.
L’Associazione vigilerà affinché le tempistiche siano il più contenute possibili, al fine di ripristinare una condizione di uguaglianza, peraltro già desumibile a chiare lettere al Regolamento.
Vi invitiamo, in ogni caso, a contattare l’azienda e farvi comunicare il “vostro 80%”.
Sul sito www.inps.it è possibile visualizzare l’accredito SUSSIDIO STRAORDINARIO DISOCCUPAZIONE(quota "Fondo di Sostegno"- definito comunemente 80%) relativo al MESE 20XX (quota che, sommata alla CIGS propriamente detta relativa allo stesso mese di riferimento, determina il raggiungimento dell’80% della retribuzione presa a riferimento).
Le posizioni personali sono in corso di aggiornamento, per cui è possibile che ci siano dei ritardi. Per quanti in possesso del pin per accedere ai servizi on-line, il percorso da seguire per accedere alla sezione in cui sono presenti i pagamenti è:
dalla home page www.inps.it, cliccare su "Servizi on Line";
nella stessa finestra, scegliere "Per tipologia di utente: Cittadino";
cliccare sull’ultima sezione " Servizi per il cittadino";
inserire nella schermata che appare C.F. e PIN;
cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino";
nella sezione a sinistra, cliccare su "prestazioni", poi "pagamenti";
per il dettaglio del pagamento, cliccare su "Prestazione" – "Disoccupazione non Agricola".
Visualizzerete, ad es., importo pagato, disponibilità, note (EURO 1.363,34 PER PAGAMENTO SUSSIDIO STRAORDINARIO DISOCCUP.DI 22 GIORNI. PERIODO DAL 1/11/2009 AL 30/11/2009 INDENNITA +1.757,14 IRPEF – 393,80).
Sull’ importo FONDO NON è presente l’imposta Riduzione L.41/86: 51,76 ma vi è la tassazione IRPEF – 393,80.
Dimissioni dall’Azienda – competenze arretrate
Le parti hanno concordato, nell’accordo del 17.09.2011, che, in caso di dimissioni del dipendente intervenute nel corso della CIGS, l’Azienda erogherà al lavoratore dimissionario, a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del TFR, un importo complessivo la cui valorizzazione sarà calcolata in applicazione dei criteri di seguito specificati, fermo restando il pagamento del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto.(ad es. Ferie Residue) come per legge:
Mesi della CIGS
Trattamento iniziale
netto di mobilità
(mensilità)
Indennità sostitutiva del preavviso
(percentuale del preavviso)
1 – 12
3,0
100%
13 – 24
1,5
50%
25 – 48
0,0
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