VUELING – Verbale di incontro su Trattativa Contrattuale
8 Novembre 2017Possibili anomalie su ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INPS individuale
23 Novembre 2017CAUSA FERIE vs. CAI – ANCORA POSSIBILE ADERIRE
E’ ANCORA POSSIBILE ADERIRE ALLA CAUSA, INVIANDO LA ‘cd. COMUNICAZIONE INTERRUTTIVA’ entro il 30 NOVEMBRE 2017.
Gli interessati potranno aggregarsi ai numerosi Associati ANPAV che hanno già aderito alla vertenza, per la quale siamo in attesa del l’udienza.
Giova, sul tema, evidenziare che eventuali ‘precedenti positivi’ risultanti da vertenze analoghe che prevedono udienze a breve saranno ulteriore strumento di forza per addivenire ad un possibile risultato transattivo (conciliazione).
A seguire, il comunicato informativo che commenta le ragioni della vertenza.
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A seguito degli approfondimenti di natura legale effettuati, per conto della scrivente Associazione, dallo Studio Legale BAUDINO (potete prendere visione delle considerazioni a piè di comunicato), a fine 2015 abbiamo valutato di avviare il contenzioso relativo al mancato riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in ragione dell’errata ed illegittima modalità di calcolo dei pagamenti dovuti per i periodi di ferie annuali del Personale Navigante di Cabina.
Come trasversalmente noto, sulla materia insistono pronunce in sede di Giustizia Europea che assumono rilevanza giuridica nel nostro ordinamento e, pertanto, appare quanto mai necessario, nell’interesse dei Lavoratori rappresentati, promuovere il riconoscimento di questo diritto.
Nonostante le diverse sollecitazioni inviate alle Aziende anche dall’Associazione ANPAV nel corso degli ultimi anni ed i vari interpelli e quesiti posti alle Autorità competenti, nessuna modifica in direzione delle pronunce e delle istanze sindacali è stata apportata.
Con la causa promossa si intende chiedere l’immediato pagamento di tutte le differenze dovute, e non corrisposte, in ragione delle considerazioni sopra esposte alle società Alitalia CAI per i rispettivi periodi di competenza, a partire dai 5 anni precedenti alla richiesta.
Le cifre relative alle su citate penalizzazioni sono variabili a seconda dell’anzianità e della qualifica posseduta e possono orientativamente andare da 2.000 € a 6.000 € lordi annui.
Per evitare la prescrizione di ulteriori periodi, invitiamo tutti i colleghi ad inviare, tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno e/o Pec, la lettera di ‘interruzione termini’ allegata, adeguatamente compilata e sottoscritta entro e non oltre il 30/11/2017.
Tale comunicazione interruttiva darà la possibilità per ricorrere relativamente al ‘periodo CAI’ ricompreso negli ultimi 5 anni, ovvero dal 1.12.2012 al 31.12.2014).
Ricordiamo a tutti i colleghi la necessità di conservare fotocopia della lettera compilata e sottoscritta, della ricevuta, pec o RR, di invio e ricezione.
Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
Piazza Almerico da Schio, Palazzina ‘Bravo’ – 00054 Fiumicino (RM)
PEC: cai.spa@legalmail.it
L’anticipo necessario per le spese di avvio del contenzioso è di € 50.
In caso di esito favorevole per i lavoratori, con conseguente incasso delle somme previste, sarà corrisposto un contributo per spese legali proporzionale alle somme effettivamente recuperate.
Nulla sarà dovuto in caso di esito negativo e di soccombenza, e i relativi oneri legali rimarranno in carico al Sindacato per i lavoratori iscritti.
L’adesione è prevista anche per i lavoratori non associati ad ANPAV.
Per aderire occorre sottoscrivere/far pervenire (via mail/PEC) il modello di incarico, presso la sede dello Studio Legale Baudino / Sede ANPAV, contestualmente alla documentazione personale necessaria indicata a seguire:
– foglio competenze e specchio attività delle buste paga di Alitalia Cai da dicembre 2012 a gennaio 2015, relativa ai mesi in cui il dipendente ha fruito di ferie,
– copia della lettera di interruzione della prescrizione e la prova della spedizione e della ricezione via posta raccomandata o via PEC,
– copia del documento di identità (esclusivamente Carta di Identità fronte/retro o Passaporto pagine 2 e 3) e Codice Fiscale in corso di validità,
– conteggi annuali degli importi totali richiesti firmati e datati.
Rimaniamo a disposizione per informazioni ai recapiti dei delegati già in vostro possesso e presenti nella sezione ‘contatti’ del sito www.anpav.com.
Roma, 8 novembre 2017
ANPAV – Segreteria Nazionale
RRSSAA ANPAV GRUPPO ALITALIA SAI
A seguire, le considerazioni dello Studio Legale BAUDINO.
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1. L’importanza del diritto alle ferie annuali retribuite è riconosciuta già da molto tempo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo una costante giurisprudenza, esso deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 93/104 ovvero della direttiva di sostituzione 2003/88. . Attraverso l’enunciazione legale del diritto alle ferie annuali retribuite a livello della normativa derivata, il legislatore dell’Unione intendeva garantire che un lavoratore, in ogni Stato membro, beneficiasse di un riposo effettivo, «per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» Lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è di consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione .
2. Per quanto riguarda il diritto specifico del lavoratore al pagamento della retribuzione delle ferie, rilevante ai fini del presente procedimento pregiudiziale, occorre constatare che le direttive comunitarie non contengono disposizioni che stabiliscano espressamente il livello della retribuzione delle ferie da corrispondere ovvero il metodo per calcolarlo. Tuttavia, un’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia fornisce importanti elementi per stabilire quali requisiti di diritto dell’Unione debbano essere soddisfatti da tale retribuzione.
3. A questo riguardo, occorre, in primo luogo, fare riferimento ad una sentenza ( 6 marzo 2006, cause riunite C‑131/04 e C‑257/04 Robinson-Stele e altre sentenze successive), in cui la Corte di giustizia ha rilevato che le direttive sull’orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come «due aspetti di un unico diritto». Da tale affermazione si può trarre la seguente prima importante conclusione giuridica: dato che entrambi i diritti, ad avviso della Corte di giustizia, vanno considerati indissolubili l’uno dall’altro, il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non deve essere parimenti derogato nella trasposizione del diritto dell’Unione nel diritto nazionale, a meno che le direttive sull’orario di lavoro non lo prevedano espressamente. Va inoltre rilevato che l’art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra tra le disposizioni alle quali quest’ultima consente espressamente di derogare. Alla luce del fatto che non è possibile derogare a detta norma a danno del lavoratore né in via legislativa né in via contrattuale, ne deriva che , in linea di principio, il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell’Unione, ha carattere vincolante ). D’altro canto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, esso, in quanto principio di diritto sociale dell’Unione, rivestendo una particolare importanza, non può neanche essere interpretato in maniera restrittiva.
4. Secondo la Corte di giustizia, l’obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, «in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro». Le altre affermazioni della Corte di giustizia relative al livello della retribuzione delle ferie risultano, a mio avviso, sufficientemente chiare, avendo essa precisato espressamente, al punto 50 della sentenza Robinson‑Steele, che l’espressione «ferie annuali retribuite», che figura nell’art. 7, n. 1, della direttiva 93/104, significa che «per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta». Dubbi residui sull’interpretazione di tale periodo potrebbero inoltre essere fugati dal chiarimento successivo («[i]n altre parole»), secondo cui «il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo». Quest’ultima affermazione deve essere interpretata nel senso che la retribuzione delle ferie deve corrispondere esattamente, per quanto riguarda l’importo, alla retribuzione ordinaria . Nondimeno, le considerazioni che la Corte di giustizia, al punto 50 di quella sentenza, ha posto alla base della sua decisione, sono espresse in modo generale e non si riferiscono affatto soltanto alle particolari circostanze sottostanti a quella causa. Al contrario, esse tendono ad assumere efficacia generale
5. D’altro lato, sia l’interpretazione sistematica, sia quella letterale forniscono argomenti a favore di detta tesi giuridica della Corte di Giustizia. È, necessario, al riguardo, un confronto tra la direttiva 2003/88 ovvero la direttiva 2000/79 e gli altri atti giuridici dell’Unione, le cui disposizioni prevedano una forma modificata di pagamento della retribuzione in caso di ferie. La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (36), prevede, al fine di proteggere le lavoratrici gestanti dai rischi per la loro sicurezza o per loro salute, nonché dai possibili effetti sulla gestazione oppure sull’allattamento, oltre ad un adattamento delle condizioni di lavoro e ad un cambio del posto di lavoro, anche la dispensa dal lavoro per la lavoratrice, stabilendo, all’art. 11, punto 11, che «alle lavoratrici devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un’indennità adeguata». Tale disposizione presenta una particolarità alla quale ha fatto giustamente riferimento la Corte di giustizia, da ultimo nelle sentenze 1° luglio 2010, nelle cause Parviainen (37) e Gassmayr (38). In esse la Corte di giustizia ha richiamato l’attenzione sul fatto che la citata disposizione della direttiva nella maggior parte delle versioni linguistiche esistenti alla data della sua adozione, prevede soltanto il mantenimento di «una» retribuzione e non «della» retribuzione (39). Dalla formulazione di tale disposizione, nonché da ulteriori elementi, la Corte di giustizia ha tratto la conclusione che una lavoratrice gestante, a seguito della sua provvisoria assegnazione ad un posto diverso da quello che occupava anteriormente alla sua gravidanza, in conformità all’art. 5, n. 2, della direttiva 92/85, non ha diritto, in forza dell’art. 11, punto 1, di tale direttiva, alla retribuzione media che percepiva anteriormente all’assegnazione (40). Tuttavia, non si riscontra, in relazione all’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 ovvero all’art. 3 dell’accordo europeo, una situazione di diritto comparabile. Il tenore letterale di dette disposizioni è inequivoco in quanto, in tutte le versioni linguistiche, risulta che le ferie annuali devono essere semplicemente «retribuite» (41), il che depone a favore di una continuità, nel senso di un mantenimento della retribuzione «ordinaria», conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza.
6. Un ulteriore argomento a favore della tesi qui sostenuta si rinviene, infine, nei principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (in prosieguo: l’«OIL») di cui, ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva 2003/88, conviene tener conto in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. Nel contesto dell’OIL, istituzione specializzata delle Nazioni Unite, il diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite è stato sinora oggetto di due convenzioni multilaterali; più precisamente, la convenzione n. 132 (42), entrata in vigore il 30 giugno 1973, che ha modificato la convenzione n. 52 (43), valida sino a quel momento. Esse contengono precetti vincolanti per gli Stati firmatari con riferimento all’attuazione del suddetto diritto sociale fondamentale all’interno dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. La convenzione n. 132, la cui rilevanza ai fini dell’interpretazione della direttiva 2003/88 è stata da ultimo espressamente confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza Schultz-Hoff (44), stabilisce, nell’art. 7, n. 1, che chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, «almeno la normale o media remunerazione».
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’idea espressa dal giudice del rinvio al punto 29 dell’ordinanza, secondo cui la Corte di giustizia, nell’impiegare la parola «comparabile» nella sentenza Schultz‑Hoff e a. (45) – per descrivere la situazione in cui deve essere messo il lavoratore, durante il periodo delle ferie annuali, per effetto dell’obbligo di pagare tali ferie – potrebbe aver inteso qualcosa di diverso, inclusa, eventualmente, anche la possibilità che siano ammissibili delle deduzioni dalla retribuzione ordinaria, mi sembra basata su un’interpretazione errata della giurisprudenza. Gli argomenti espressi dalla Corte di giustizia in quella sentenza corrispondono in tutto e per tutto a quanto da me esposto nella causa Stringer e a.(46), cioè che l’indennità sostitutiva percepita da un lavoratore deve essere «equivalente» nell’importo al suo salario ordinario. A prescindere dalla diversa terminologia impiegata, in definitiva si tratta della stessa cosa, vale a dire di garantire, mediante un’interpretazione teleologica dell’art. 7, n. 1, delle direttive sull’orario di lavoro, che i loro obiettivi non vengano frustrati da una trasposizione inadeguata. In particolare, deve essere assicurato, a tal riguardo, che il lavoratore non soffra alcun pregiudizio per la sua scelta di avvalersi del diritto alle ferie annuali. Tra tali pregiudizi figurano, in primo luogo, eventuali perdite economiche che, in funzione della sua situazione concreta, potrebbero dissuaderlo dall’esercizio di tale diritto.
8. Da quanto premesso va rilevato che il diritto dell’Unione, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, contiene prescrizioni sufficientemente chiare relative al modo in cui debba essere calcolata la retribuzione delle ferie. In base ad esse, detta retribuzione deve, in ogni caso, corrispondere, quanto all’importo, alla retribuzione del lavoro.
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In allegato il Modello da inviare via PEC /Raccomandata AR.