Verbale di riunione
27 Agosto 2009Sospensione sciopero 6 settembre
4 Settembre 2009CONTRIBUTO “MOBILITA’ TERRITORIALE” CONTRIBUTO ECONOMICO PER I COLLEGHI ASSUNTI SU BASE DIVERSA DALLA PRECEDENTE
CONTRIBUTO ECONOMICO PER I COLLEGHI ASSUNTI SU BASE DIVERSA DALLA PRECEDENTE
Vi informiamo che, in base alle normative vigenti, è previsto un contributo economico per i lavoratori che dalla Cigs sono stati assunti in una località distante più di 100 Km da quella nella quale prestavano servizio precedentemente, come previsto dalla Legge 80/2005 e dal D.M. 02/03/2006. Tale contributo é definito indennità di “Mobilità territoriale”.
Per effettuare la richiesta, bisogna inviare la modulistica dedicata, debitamente compilata, alle :
Direzioni Regionali del Lavoro di riferimento..
Di seguito i riferimenti legislativi relativi all’indennità in oggetto:
D.M. 02-03-2006 – Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati, sia al mantenimento della occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
Preambolo
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
……………………………………………………………………………
Decreta:
Art. 1.
1. Nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai lavoratori rientranti nelle tipologie di cui
all’art. 3 che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza è
erogato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo le modalità e i limiti di
cui agli articoli 5 e 6, un contributo nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati sia al mantenimento dell’occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
Art. 2.
1. Il contributo è concesso:
a) nel caso di assunzione dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 da
parte di datori di lavoro terzi;
b) nel caso di mantenimento dell’occupazione dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1
dell’art. 3, presso lo stesso datore di lavoro;
c) nel caso di distacco o comando dall’impresa di appartenenza ad altra per una durata
temporanea.
2. In ogni caso deve trattarsi di mantenimento o di nuova occupazione presso datore di lavoro
privato, accettati nelle forme prescritte, con effetto dal 17 marzo 2005.
Art. 3.
1. Possibili soggetti beneficiari del contributo sono:
a) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e destinatari della relativa indennità, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, relativo all’iscrizione
nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro;
c) i lavoratori destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
d) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della normativa indicata nelle premesse;
e) i lavoratori per i quali, al fine di evitare riduzioni di personale, con accordo sindacale, è stato
regolato il comando o il distacco dall’impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
Art. 4.
1. L‘importo della mensilità dell’indennità di mobilità viene determinata in euro 985,10 quale
massimale mensile lordo per l’anno 2005 relativamente al trattamento di cassa integrazione
guadagni ed al trattamento di mobilità nel primo anno di erogazione. La misura del contributo è
pari ad una mensilità dell’indennità di mobilità, ovvero a 985,10 euro, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto
a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi;
b) distacco o comando presso imprese terze di durata superiore a dodici mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a dodici mesi del dipendente già posto in cassa
integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
2. La misura del contributo è pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità, ovvero 2.955,30, nelle
ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto
a tempo determinato di durata superiore a diciotto mesi o con contratto a tempo indeterminato;
b) distacco o comando di durata superiore a diciotto mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a diciotto mesi o in via definitiva del dipendente già
posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima
impresa.
Art. 5.
1. Ai fini della richiesta del contributo, i lavoratori interessati devono inoltrare la domanda in via
telematica o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale del lavoro del
luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede di lavoro si trovi in una regione diversa da
quella di residenza, l’istanza deve essere inoltrata alla Direzione regionale del lavoro nella cui
competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.
Art. 6.
1. Ai fini dell’accoglimento della domanda viene predisposta apposita graduatoria degli aventi
diritto sulla base del criterio cronologico della data e dell’ora di presentazione, elaborata attraverso
un sistema informatico, definito dalla Direzione generale per l’innovazione tecnologica, cui è
demandata la gestione automatizzata dell’intero processo. Tale sistema consente a tutte le
Direzioni regionali del lavoro di adottare provvedimenti di concessione dei contributi nel limite di
spesa di 10 milioni di euro ed alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all’occupazione di monitorare costantemente l’andamento complessivo della spesa.
Art. 7.
1. Prima dell’erogazione del contributo, la competente Direzione regionale del lavoro dispone
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.
Art. 8.
1. Le competenti sedi provinciali dell’I.N.P.S. provvedono all’erogazione agli aventi diritto del
contributo sulla base delle comunicazioni delle Direzioni regionali del lavoro.
Art. 9.
1. L‘I.N.P.S. rendiconta trimestralmente la spesa al Ministero del lavoro – Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Restiamo a disposizione per la compilazione della modulistica necessaria e i riferimenti delle Direzioni Regionali del Lavoro dove inviare la documentazione richiesta.
Roma, 15 luglio 2009
ANPAV