Verbale Ministero
3 Luglio 2009Vertenza LIVINGSTON
10 Luglio 2009Convenzione per assistenza legale
Spett.le Anpav
Via Marco maculo 78
00124 ROMA
Spett.le Associazione Sindacale,
faccio seguito ai precedenti colloqui tra noi intercorsi presso il nostro studio di Roma, per manifestare formale disponibilità ad accettare mandato professionale da tutti coloro che, aderenti alla Vostra Associazione sindacale, desiderassero, a loro insindacabile giudizio, rivolgersi allo scrivente Studio per la soluzione di problematiche legali nei settori ed alle condizioni meglio specificate di seguito
1 – Oggetto dell’incarico e prestazioni da effettuare in favore degli Associati
1.1 L’incarico che il Vostro associato vorrà eventualmente conferirmi si riferisce a prestazioni di assistenza e consulenza da eseguirsi nell’ambito delle vertenze giudiziarie aventi per oggetto:
– problematiche di diritto del lavoro e previdenziale, tra le quali, a titolo esemplificativo, il riconoscimento degli straordinari, del TFR,dei periodi P.T. ai fini del raggiungimento dei minimi pensionistici., dell’ anziantità pregressa, riparametrazione ferie ed attività addestrativa, indennità di maternità, impugnativa del licenziamento, passaggi di qualifiche, etc.;
– altre problematiche in materia di diritto civile, tra le quali, a titolo esemplificativo, ricorsi per ammissione stato passivo nella procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia per crediti di lavoro, condomini e locazioni, recupero crediti, risarcimento danni da R.C. auto ed altro, eredità e testamenti, contratti, vertenze con agenzie immobiliari, multe stradali, cartelle esattoriali per il pagamento di imposte e tributi;
1.2 L’incarico che il Vostro associato vorrà eventualmente conferirmi potrà riferirsi anche a prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale sulla legislazione attinente il lavoro dipendente e sui contratti-tipo di collaborazione coordinata e continuativa, part-time e lavoro interinale, informazioni su mobilità di lungo periodo, cassa integrazione, lavori socialmente utili, aziende in fallimento nei settori sopra indicati limitatamente ad attività, fornendo pareri scritti, orali, redazioni di lettere, telegrammi, informative, diffide, redazioni contratti, convenzioni e quant’altro dovesse rendersi necessario
2– Corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico conferito all’Avvocato dagli Associati
Per l’attività di assistenza e consulenza prestata lo scrivente è solito addebitare i suoi corrispettivi quantificandoli, prevalentemente, sulla base dell’impegno temporale richiesto e in funzione delle vigenti tariffe professionali.
Tuttavia, stante il notevole interesse che lo Studio ripone nello sviluppo di rapporti professionali con la Vostra Associazione e tenendo parimenti conto delle note gravi problematiche legate alla crisi finanziaria di Alitalia che si stanno ripercuotendo sui Vostri Associati, lo scrivente, in piena autonomia e coscienza, ritiene possibile stabilire per lo svolgimento delle attività specificatamente indicate ai punti 1.1 e 1.2 oggetto della presente proposta i seguenti corrispettivi:
– per le vertenze giudiziarie aventi ad oggetto problematiche di diritto del lavoro e previdenziale, i Vostri Associati che decideranno di attivare la pratica dovranno versare un fondo spese iniziale che varia da un importo minimo di €. 300,00 fino ad un massimo di €. 500,00 in relazione alla complessità e particolarità della questione specifica che dovrà essere affrontata.
Al termine del giudizio, in caso di esito positivo, spetterà esclusivamente all’Avvocato il diritto di recuperare le somme di denaro liquidate a carico della controparte, nella misura determinata dal Giudice con la sentenza, mentre nulla più sarà richiesto all’Associato.
Nulla sarà ugualmente richiesto all’Associato nel caso in cui la sentenza non preveda la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Qualora la definizione positiva della vertenza avvenisse mediante un accordo raggiunto tra le parti durante la pendenza del giudizio e comunque prima della sentenza, le spese legali dovute all’Avvocato per l’attività giudiziaria sino a quel momento prestata saranno liquidate esclusivamente dalla controparte nella misura indicata nell’accordo.
In caso di mancato accoglimento delle domande avanzate in giudizio dall’Associato, quest’ultimo non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento.
– per le vertenze giudiziarie aventi ad oggetto altre problematiche in materie di diritto civile, nonché per lo svolgimento di attività stragiudiziale, l’Associato che deciderà di attivare la pratica pagherà l’importo che verrà determinato utilizzando il sistema tariffario forense vigente secondo condizioni estremamente agevolate.
In tutti i casi sopra previsti, la posizione dell’Associato sarà esaminata mediante un primo colloquio, gratuito e non impegnativo, preso lo studio legale di Roma ove l’Associato vorrà recarsi munito del tesserino di iscrizione all’Associazione Sindacale e di tutta la documentazione attinente la questione da affrontare per una più completa valutazione.
Successivamente al colloquio, qualora si venisse a creare il rapporto fiduciario con lo scrivente e dopo l’accettazione del mandato e la sottoscrizione dell’atto di procura, si potrà dal corso alla assistenza legale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge professionale e dalle norme del codice deontologico forense, che si intendono riscritte e parti integranti della presente.
Lo scrivente si avvale della presenza di altri colleghi e collaboratori con i quali forma un team idoneo a fornire alla propria clientela un servizio più efficiente possibile.
Per il primo appuntamento, l’Associato potrà contattare direttamente lo Studio, sito in viale dell’Astronomia 18 – 00144 Roma – ai seguenti recapiti: tel. 06 59604255-54; fax 0659633882; mail: legale@studiobaudinoferrara.it; ovvero prendere appuntamento per il tramite dei referenti dell’ANPAV;
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3 – Pubblicità della presente convenzione
Al fine di rendere certa ed effettiva la vigenza e la visibilità del presente servizio di assistenza legale in favore dei suoi Associati, l’ANPAV si impegna sin d’ora a rendere noto il contenuto della presente convenzione fornendo le informazioni necessarie, mediante tutti gli idonei mezzi di comunicazione a sua disposizione (ad es. sito internet, pubblicazioni, opuscoli a diffusione interna agli associati, etc.).
4- Durata della convenzione.
La presente convenzione non comporta costi per l’ANPAV e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque dal 9/12/2008 ed ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdettata almeno tre mesi prima della scadenza mediante ricevimento di raccomandata a/r
Roma, 7 novembre 2008
Per presa visione e accettazione
ANPAV
Il Vice Presidente
Claudio Bonito
Per presa visione
Avv. Andrea Baudino