Richiesta incontro “Stabilizzazioni”
20 Settembre 2010integrazioni/rettifiche Prededuzione 2010 “Gruppo Alitalia in A.S.”
28 Settembre 2010detassazione lavoro notturno: cosa fare
Per effetto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010, emessa in risposta ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008) alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008, viene chiarito definitivamente/riconosciuto il beneficio del regime speciale di detassazione applicabile all’intero compenso/complessivo percepito per prestazioni “lavoro notturno” dal PNC (la detassazione era riconosciuta solo sulle maggiorazioni riconosciute per prestazioni rese in orario notturno quale definito dalla contrattazione collettiva).
A beneficiare dello sconto fiscale è il PNC (anche con contratto a T.D. e in part-time/solidarietà):
· fino ad un massimo di 3.000 euro per l’anno 2008, qualora il succitato PNC non abbia percepito reddito/i da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro lordi (Casella 1 – Parte B di uno o più CUD 2008);
· fino ad un massimo di 6.000 euro per gli anni 2009 e 2010, qualora il succitato PNC non abbia percepito reddito/i da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro lordi (Casella 1 – Parte B di uno o più CUD 2009 – 2010).
Con riferimento alle somme riferibili alla fattispecie suindicata corrisposte negli anni 2008 e 2009 (il 2010 verrà gestito direttamente dalle Aziende) e sottoposte alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, abbiamo già richiesto, a carattere generale per tutti lavoratori di tutte le Aziende, la certificazione dell’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva, dato il termine del 30.09.2010 per lavoratori dipendenti di potersi avvalersi della tassazionepiù favorevole, mediante istanza di rimborso ai sensi dell’Art. 38 del DPR n. 602/1973.
I dipendenti devono comunque far richiesta dei dati su indicanti all’Aziende di Appartenenza che sono tenute a rilasciare allo stesso la relativa certificazione; le Direzioni Regionali sono deputate a vigilare affinché i principi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vengano applicati con uniformità.
Con specifico riferimento ai dipendenti di Alitalia chiariamo che relativamente alla tassazione su commentata, il gruppo Alitalia in A.S. è responsabile fino al 12 gennaio 2009, mente Alitalia CAI SpA dal 13 gennaio 2009 in poi.
Vi è, da parte da parte di alcune Organizzazioni Sindacali, una richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle domande.
Vi invitiamo, tuttavia, a richiedere i dati all’Azienda e ad inoltrare, nei termini, la richiesta di istanza di rimborso nelle modalità di seguito indicate.
1. Inviare all’Azienda di appartenenza la “richiesta dati”, specificando, che, qualora non fosse possibile produrre la prima citata documentazione entro il 30.09.2010, è gradita risposta, anche informatica, che fornisce l’impegno a produrre la documentazione entro tempi brevi (vedi Allegato).
2. Inviare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate allegando o la certificazione fornita dall’Azienda o la risposta, richiesta dati inoltrata all’Azienda (vedi Allegato 2).
Rimaniamo a disposizione per informazioni presso la sede o attraverso le nostre RR.SS.AA..
Roma, 21 settembre 2010 ANPAV