ADDEBITI VENDITE DI BORDO: IL CAOS!
3 Febbraio 2011ATTENTI A TUTTO
18 Febbraio 2011Documento su ANTICIPAZIONI (e regime fiscale) FONDAV
ANTICIPAZIONI (e regime fiscale) FONDAV
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.
Ai fini del computo dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili
tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i
quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto.
L’aderente, utilizzando il facsimile di domanda (presente sul sito www.fondav.it nella sezione MODULISTICA), può richiedere l’anticipazione sulla posizione previdenziale maturata nei seguenti casi:
A. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
B. Acquisto della prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli
C. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione
D. Ulteriori esigenze dell’aderente
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A. SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE E AI FIGLI PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE
Tale anticipazione può essere richiesta:
1. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche per l’aderente, il coniuge ed i figli;
2. in qualsiasi momento, e più volte, a partire dall’iscrizione a FONDAV, tenendo presente che l’importo dell’anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata;
4. previa attestazione, da parte della competente struttura pubblica (ASL), della straordinarietà delle terapie e degli interventi legati a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell’intervento, restando l’iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
5. anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all’intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell’anticipazione;
6. anche prima dell’effettivo esborso da parte dell’iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica. L’iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 90 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute;
7. entro tre mesi dall’effettuazione della spesa.
La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:
a. certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell’intervento e la circostanza per cui l’intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all’aderente, al coniuge o ai figli;
b. copia di un valido documento di identità;
c. certificato di stato di famiglia, nel caso di richiesta a favore del coniuge o dei figli; nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi occorre produrre il riassunto dell’atto di nascita;
d. preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o interventi;
e. fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
f. il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei componenti del nucleo familiare dell’aderente nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (allegato n. 2);
g. nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”, notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione alla società finanziaria di un importo pari ad un quinto di quanto dovuto all’iscritto richiedente.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale disponibile sul sito www.fondav.it e riportato all’interno della presente Documentazione).
Quadro riassuntivo SPESE SANITARIE:
Anzianità: in qualunque momento
Importo massimo erogabile: 75% della posizione tempo per tempo accumulata
Requisiti oggettivi: straordinarietà dell’intervento o della terapia certificata da una competente struttura pubblica
Tassazione: è operata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°.
B. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
Tale anticipazione può essere richiesta:
1. per “acquisto della prima casa di abitazione” per sé o per i figli, realizzato mediante:
1.1 acquisto da terzi;
1.2 acquisto in cooperativa;
1.3 costruzione in proprio.
2. solo quando l’anzianità di iscrizione a FONDAV – comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) – sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata;
4. tenendo presente che l’importo dell’anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
5. a condizione che:
5.1 l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’aderente o l’avente diritto abbia stabilito o stabilirà entro 18 mesi la propria residenza, ovvero, in quello in cui svolga la propria abituale attività lavorativa, ovvero, infine, in un comune confinante con quest’ultimo;
5.2 l’aderente o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari, neppure per quote, di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e permanenti esigenze abitative dell’aderente stesso. Inoltre, la comproprietà per una quota almeno pari al 50% non costituisce motivo di esclusione nel caso in cui l’aderente richieda l’anticipazione per l’acquisto della quota residua dell’immobile medesimo al fine di utilizzarlo come “prima casa di abitazione” per sé o per i figli (tale circostanza deve risultare da idonea documentazione);
5.3 tra la data del rogito notarile relativo all’acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di sei mesi; nel caso in cui la citata data del rogito sia anteriore alla data della richiesta di più di sei mesi, l’anticipazione può essere concessa, senza limitazioni temporali, solo in presenza di mutuo ipotecario acceso in occasione dell’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
6. per acquisizioni, anche se effettuate con atto separato, delle pertinenze di immobili limitatamente a una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, per i quali sussistano le condizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2. E’ necessario presentare certificati catastali da cui risultino le condizioni sopra indicate;
7. producendo la seguente documentazione:
7.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
7.2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di diritti di godimento relativamente ad altre abitazioni nel territorio (ved. precedenti punti 5.1 e 5.2) ove è ubicato l’immobile;
7.3 copia di un valido documento di identità;
7.4 in caso di richiesta a favore dei figli:
· stato di famiglia o, nel caso in cui i figli interessati non siano più conviventi, il riassunto dell’atto di nascita;
· consenso al trattamento dei dati personali (allegato. n. 2) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall’avente diritto.
7.5 in caso di acquisto da terzi:
· originale o copia autenticata dell’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione di compravendita (rogito). Se il rogito è stato stipulato con un anticipo superiore a sei mesi dalla data della richiesta e con esso è stato acceso un contratto di mutuo, è necessario produrre l’attestazione, da parte dell’istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell’importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell’anticipazione;
· se non è ancora stato stipulato il rogito notarile, originale o copia autenticata del contratto preliminare di compravendita. In tal caso l’aderente dovrà:
1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all’aderente e si impegna a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell’atto;
oppure
2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e si impegna a consegnarglielo solo all’atto della stipula;
oppure
3. indicare al Fondo la data presunta del rogito, la data in cui autorizza lo smobilizzo delle quote da anticipare e le coordinate bancarie della parte venditrice. Il Fondo consegnerà all’aderente una lettera di impegno ad erogare l’anticipazione con un bonifico direttamente alla parte venditrice, entro 15 giorni dalla presentazione del rogito.
In ogni caso, l’aderente dovrà far pervenire al Fondo copia autentica dell’atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito;
7.6 in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa:
· originale o copia autenticata dell’atto di assegnazione in proprietà individuale dell’alloggio da parte della cooperativa o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell’aderente (o figlio), le caratteristiche ed valore dell’unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del CdA della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l’impegno a produrre copia autentica dell’atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto. In tal caso l’aderente dovrà:
1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all’aderente e si impegna a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell’atto;
oppure
2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e si impegna a consegnarglielo solo all’atto della stipula;
oppure
3. indicare al Fondo la data presunta del rogito, la data in cui autorizza lo smobilizzo delle quote da anticipare e le coordinate bancarie della parte venditrice. Il Fondo consegnerà all’aderente una lettera di impegno ad erogare l’anticipazione con un bonifico direttamente alla parte venditrice, entro 15 giorni dalla presentazione del rogito.
7.7 in caso di costruzione in proprio:
· il titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia, fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento delle spese relative a:
progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione; la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell’immobile costruito in proprio va comprovata mediante il certificato comunale di ultimazione lavori in originale o in fotocopia (contemporaneamente o successivamente alla richiesta di anticipazione, ma non oltre i sei mesi dalla ultimazione degli stessi). L’eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all’iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata;
7.8 nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”, notificati al Fondo, attestazione di estinzione del debito della società finanziaria o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione. In assenza di detta autorizzazione il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l’importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all’iscritto richiedente.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale (cfr. Documento sul Regime fiscale disponibile sul sito www.fondav.it).
Quadro riassuntivo ACQUISTO PRIMA CASA PER SE’ O PER I FIGLI: