Riprende la trattativa
13 Febbraio 2010RICONOSCIMENTO PT: Ancora VITTORIA in APPELLO
16 Febbraio 2010FONDO: MODIFICATO IL REGOLAMENTO
In data 29 gennaio c.a., il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, considerata l’esigenza, più volte manifestata dalle componenti sindacali, di indicare in modo più articolato, nell’ambito delle modalità di calcolo delle prestazioni a carico del Fondo, i criteri applicativi per la determinazione della “Retribuzione di riferimento” (determinazione del corretto importo da erogare in CIGS) di cui al paragrafo E) punto 2 del vigente Regolamento del Fondo, é intervenuto sul regolamento relativo al meccanismo di calcolo dell’80% sulle suddette situazioni (in basso la modifica apportata al regolamento).
Ciò al fine di addivenire ad una celere risoluzione della problematica che riguarda talune situazioni (es. lunghe malattie, maternità) che tuttora interessano numerosi colleghi, ai fini della determinazione del corretto importo da erogare in CIGS.
Paga quindi l’impegno delle componenti sindacali, ed in particolare quello della nostra Associazione, che non hanno “mollato sul tema”, al fine di ripristinare una condizione di equità, peraltro già desumibile a chiare lettere dal “vecchio” Regolamento, ma non rispettata.
Invitiamo pertanto le colleghe che, nel periodo preso a riferimento dicembre 2007 – novembre 2008, sono state in maternità, e i colleghi che nello stesso periodo hanno avuto dei periodi consistenti di malattia a rimanere in contatto con l’Associazione per evoluzioni sulla tematica.
L’Associazione vigilerà affinché le tempistiche di ricalcolo siano il più contenute possibili.
Restiamo a disposizione per ulteriori delucidazioni.
Roma, 8 febbraio 2010
ANPAV
Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo
REGOLAMENTO
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E) PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO
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2. Retribuzione di riferimento
La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti dall’art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a favore dei lavoratori, è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Vale a dire che i periodi di mancata prestazione sopraccitati e di seguito specificati – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – saranno sterilizzati e pertanto non dovranno entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
In altri termini, la retribuzione calcolata, con i criteri suindicati, per i dodici mesi precedenti l’istanza, considerata al netto delle somme percepite nei giorni di assenza per malattia/maternità e/o riferibili ad eventi quali: allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, deve essere divisa per il numero di ore/giornate lavorative cui si riferisce, in modo da ottenere la retribuzione media oraria/giornaliera. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore/giornate che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
La somma delle retribuzioni così determinate costituirà la retribuzione ipotetica annuale che divisa per dodici darà la “retribuzione mensile di riferimento” per il calcolo delle indennità a carico del Fondo. Qualora nei dodici mesi precedenti non si riscontrino almeno 30 giorni privi di eventi degli eventi indicati, si prenderanno in esame, con i criteri suindicati, i dodici mesi ancora precedenti.
Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno erogato dal Fondo viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. Per i lavoratori che effettuavano, al momento dell’attivazione dell’ammortizzatore sociale, un part time orizzontale o verticale articolato per giorni o settimane, la “retribuzione di riferimento” rispecchierà il minor orario di lavoro effettuato. Per i lavoratori con part time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per dodici ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell’attività per part time non viene, invece, corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base.
In entrambi i casi ai lavoratori part-time le modalità di calcolo dovranno garantire la prestazione prevista ai sensi del comma 1 dell’art. 1 ter della legge 291/94; in particolare la variabilità dei pagamenti dell’indennità CIGS/mobilità di base (INPS)per i lavoratori con part- time orizzontale o verticale articolato per giorni o settimane, sarà la base della prestazione spettante, la quale verrà integrata dal Fondo fino a garantire la prestazione mensile lorda risultante dal calcolo.