Rispettiamo il contratto
8 Marzo 2008Pasti Crew: lettera ad ENAC
11 Marzo 2008Indennità di disoccupazione
Di seguito riportiamo la normativa di riferimento in materia di indennità di disoccupazione, utile per le procedure da seguire per i colleghi a tempo determinato.
Disoccupazione ordinaria.
E’ un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali. Intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro entro il 31 marzo 2008.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.
L’importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Per il 2008 tale importo è di 858,58 € elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 €.
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è elevata al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.
Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
ha percepito tutte le giornate d’indennità spettanti;
viene avviato ad un nuovo lavoro;
diventa titolare di pensione diretta;
viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini (su modulo DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
Alla domanda devono essere allegati:
la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall’ultimo datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all’ultimo rapporto di lavoro.
il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
la richiesta di detrazioni Irpef.
I moduli DS21, la dichiarazione sostitutiva e il modulo di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito www.inps.it, nella sezione "Moduli".
L’indennità può essere riscossa:
con assegno circolare;
con bonifico bancario o postale;
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto dell’indennità di disoccupazione tramite una carta prepagata. L’utilizzo della carta offrirà la possibilità di riscuotere gratuitamente la prestazione, oltre che presso gli sportelli della banca, anche attraverso la rete Bancomat.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Disoccupazione con requisiti ridotti.
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
Alla domanda devono essere allegati:
la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente;
la richiesta di detrazioni d’imposta.
I moduli DS21 e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
L’indennità può essere riscossa:
con assegno circolare;
con bonifico bancario o postale;
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Roma, 10 marzo 2008
RSA ANPAV