COMUNICATO STAMPA ANPAV ADERISCE ALLA FEDERAZIONE FIT-CISL
4 Agosto 2009SCIOPERO LIVINGSTON
7 Agosto 2009lavorare durante la Cigs: cosa bisogna sapere
Gent, colleghe/i,
di seguito materiale informativo “Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali – INPS” circa la possibilità, per i colleghi in CIGS, di cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo percepito (lavorare “in regola”, guadagnando, senza perdere
Ulteriori specifiche/possibilità sono riservate a colleghi in CIGS con contratto part-time (che avevano un part-time a tempo indeterminato al momento di essere posti in CIGS).
Per le modulistiche e il dettaglio delle procedure eventualmente occorrenti vi invitiamo a contattare l’Associazione.
Rimaniamo a disposizione per informazioni.
Roma 5 agosto 2009
ANPAV
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.
La Legge n. 133/2008 e
Alcune circolari Inps hanno fornito indicazioni rispetto all’applicazione delle norme:
• Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi )
• Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico)
• Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare)
• Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio)
Vantaggi
• Per il committente (datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
• Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Il committente
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:
– famiglie
– privati
– aziende
– imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi
– imprenditori agricoli
– enti senza fini di lucro
– enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà – comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).
Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
– pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
– studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/2008). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, (comma 1, lettera e, art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).
Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.
Altre tipologie di prestatori
Sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Fino al 31 dicembre
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.
Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.
Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio
Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:
• imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
• imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi: per le attività specifiche normalmente esercitate nel campo del commercio, del turismo e dei servizi, l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
• settore domestico: i “lavori domestici di tipo occasionale accessorio” riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering così come il dogsittering;
• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici);
• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
• insegnamento privato e supplementare;
• in qualsiasi altro settore produttivo, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
– giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici nonchè il sabato e la domenica, in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;
– pensionati;
– percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e nel limite di 3000 euro annui.
Normativa di riferimento
• Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (formato .pdf 180,54 Kb)
• Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12 (formato .pdf 11,94 Kb)
• Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 modificati dalla Legge n. 133/08 (formato .pdf 44,6 Kb)
• Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 (formato .pdf 45 Kb)
• Legge n. 80 del 14 maggio 2005 (formato .pdf 85 Kb)
• D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73 (formato .pdf 44,6 kb)
• Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (formato .pdf 192 Kb)
• Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (formato .pdf 53,39 Kb)
• Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (formato .pdf 48,61 Kb)
• Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (formato .pdf 150,48 Kb)
• Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 (formato .pdf 69,85 Kb)
• Messaggio INPS n. 020439 del 17 settembre 2008 (formato .pdf 32,83 Kb)
• Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008 (formato .pdf 16,04 Kb)
• Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008 (formato .pdf 141,75 Kb)
Il sistema dei ‘buoni’ (voucher)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro.
E’, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.
I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.
I buoni ‘cartacei’ acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.
Acquisto buoni lavoro
L’acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante due procedure:
– procedura cartacea
– procedura telematica
La procedura telematica è accessibile dalla pagina Accesso ai servizi del sito web www.inps.it.
Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 – per cui si utilizzano i ‘buoni a contribuzione ordinaria’ – è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con acquisto telematico.
Riscossione buoni lavoro
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
Prenotazione buoni lavoro cartacei
E’ disponibile un modulo, da inviare tramite fax alle Sedi regionali INPS, con cui i datori di lavoro possono effettuare una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro.