Reiterazione richiesta incontro ad ENAC
25 Agosto 2010Corresponsione Provvigioni sulle vendite di bordo Lettera all’Azienda
2 Settembre 2010LAVORARE IN CIGS: pubblicata Circolare INPS che regola/chiarisce la materia
Vi informiamo che a seguito della pubblicazione della CIRCOLARE INPS n° 107 del 5 agosto c.a. con oggetto: “Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell’accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo”, risultano più chiari aspetti di sostanziale importanza per il PNC delle Aziende del trasporto Aereo ad oggi in CIGS, quali, a solo titolo esemplificativo, la compatibilità e la cumulabilità di diverse forme di lavoro con l’integrazione salariale, il regime dell’accredito dei contributi figurativi.
Rimandandovi ad un’attenta lettura della Circolare (in allegato), la cui emissione è stata fortemente richiesta dalla Scrivente, di seguito il commento di alcuni punti.
Dalla circolare si evince chiaramente che è compatibile cumulare le integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro netti per gli anni 2009 e 2010 (così come la scrivente aveva già anticipato in comunicazioni dedicate, consultabili sul sito www.anpav.com).
Inoltre, appare chiaro che, in caso di lavoro autonomo, spetta al lavoratore interessato “dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni”.
Tuttavia, relativamente alla casistica “lavoro dipendente con contratto a t.d. in regime di CIGS” la circolare non specifica/chiarisce la procedura operativa al fine di erogare agli interessati la differenza tra quanto spettante durante la CIGS e la retribuzione corrisposta dal nuovo datore di lavoro in caso di attività a t.d., se inferiore.
In merito al tema su riportato la Scrivente ritiene urgentissimo definire a chi spetta l’obbligo di comunicare all’INPS l’importo della retribuzione erogata durante il contratto a t.d all’interessato assunto dalla CIGS e definire una procedura automatica per l’elaborazione dei dati in questione, che consenta alle sedi INPS interessate di disporre rapidamente dei dati necessari per erogare la differenza tra quanto percepito dall’interessato durante la CIGS e la retribuzione corrisposta dal nuovo datore di lavoro per l’attività a t.d..
Riteniamo non rimandabile la risoluzione della problematica succitata, in presenza di rimostranze dei lavoratori interessati che attendono l’erogazione delle prestazioni previste.
La scrivente Associazione, già dal prossimo programmato incontro “Fondo Trasporto Aereo che si terrà il 20 settembre pv., proporrà con forza soluzioni celeri in direzione della celere erogazione delle somme dovute agli interessati, che ricordiamo, nella maggioranza dei casi, lavorano a tempo “non per propria volontà”.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Roma, 27 agosto 2010
ANPAV