Procede ad ‘ali spiegate’ il percorso legale a riconoscimento dei diritti delle mamme naviganti
di Ant. A., Ca. Ama.
Sono stati riconosciuti anche dal tribunale di Monza i diritti delle mamma hostess.
E’ stata, infatti emessa di recente un’ altra sentenza a favore di ANPAV e dello Studio Legale Martucci & Associati, ai danni dell’INPS confermando l’atteggiamento discriminatorio dell’ Istituto Previdenziale.
Dopo Ferrara, Como, Civitavecchia, Verona, Bologna, Busto Arsizio anche Monza conferma, che nei periodi di astensione dal lavoro delle mamme assistenti di volo gli importi riconosciuti erano significativamente più bassi del dovuto e valuta discriminatoria la mancata corresponsione dell’indennità di maternità in un importo inferiore a quello stabilito dagli artt. 22 e 23 D Lgs 151/2001 e condanna l’Inps al pagamento dell’importo richiesto.
Il consolidamento in positivo degli esiti ottenuti a Civitavecchia e Busto Arsizio (si sono espressi giudici diversi, conferendo alla vertenza basi sempre più solide) ha un valore senza precedenti perché riguardano sede giudiziaria sulla quale insiste la quasi totalità delle cause (Civitavecchia inoltre è la sede indicata di ‘competenza territoriale’ per le hostess Alitalia).
L’errore di calcolo nasce dalla considerazione parziale dell’ultimo stipendio percepito per determinare l’importo da erogare per Il periodo di astensione dal lavoro previsto dalla legge (fino a 16
mesi data la “mansione a rischio”).
L’ impostazione del ricorso ha consentito, alle circa 100 associate ANPAV che hanno per prime rivendicato i loro diritti economici, di estendere la legittima richiesta ad un periodo pregresso di 10 anni: dato l’ampio periodo interessato, le adesioni sono crescenti e potranno ripristinare canoni di giustizia in modalità retroattiva.
Le “mamme/hostess ”possono finalmente ora contare su un orientamento giuridico che tende a superare le inspiegabili penalizzazioni economiche occorse.”
“L ‘ INDENNITÀ D I MATERNITÀ DOVUTA AD UN’ASSISTENTE DI VOLO VA CALCOLATA INCLUDENDO PER INTERO LE VOCI RETRIBUTIVE CD.
” INDENNITÀ DI VOLO” (IVMG, IVO) , ANCHE SE ASSOGGETTATE AD UN PRELIEVO F I S C A L E / CONTRIBUTIVO DEL 50% “.
CORTE DI CASSAZIONE