Pagamento Maggio e riconteggi Pagamento CIGS ” Gruppo AZ Maggio ’09; riconteggi CIGS part-time, maternità.
10 Giugno 2009IMPORTANTI NOVITA DALLA RIUNIONE DEL FONDO DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
19 Giugno 2009Richiesta intervento su Esonero Notturno Lettera inviata alla Dott.ssa Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità
A:
A: Consigliera Nazionale di Parità
Att.ne Dott.ssa Alessandra Servidori
c/o Via Fornovo, 8 – 00191 Roma, pal. B – 4 piano
Fax 06 46834022
Oggetto: Mancata concessione “Esonero lavoro notturno” – Personale Navigante Società Alitalia CAI.
La presente per richiedere un Suo autorevole intervento per una problematica di rilevanza nazionale, sulla nota vicenda della possibilità negata alle lavoratrici madri dell’Azienda in indirizzo di usufruire dell’esonero dal lavoro notturno come disposto dal T.U. 151/01.
Quadro di riferimento:
Il Contratto di Lavoro per il personale dipendente di Alitalia CAI, firmato il 30 ottobre 2008 con le OO.SS./AA.PP. di categoria, in materia di Tutela della maternità e paternità (art. 21) rinvia espressamente alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 151/2001 e all’art. 15 della Legge n. 53/2000.
La lettera di assunzione sottoposta da CAI alla lavoratrici il 13 gennaio 2009 contiene la seguente frase: “In considerazione delle peculiarità del trasporto aereo nonché delle essenziali ed irrinunciabili esigenze operative dell’Azienda, Ella dichiara, nell’assoluto rispetto della legislazione vigente, la propria disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa su turni di lavoro che comportino avvicendamenti sull’intero arco della giornata lavorativa, ivi compresi eventuali pernottamenti”. La lettera di assunzione siglata dalle lavoratrici e dai lavoratori richiedeva espressamente, per formalizzare l’assunzione, che copia della lettera venisse restituita firmata per integrale accettazione. Ai dipendenti non venivano sottoposte per la firma altre versioni non recanti la succitata dicitura, e, alla richiesta specifica degli aspiranti, l’azienda rispondeva che quella sottoposta era l’unica versione “offerta”. L’Azienda, “avvalendosi della clausola contrattuale”, non concede alle lavoratrici madri che ne facciano richiesta l’esenzione dal lavoro notturno.
La lettera di assunzione sottoposta da CAI alla lavoratrici il 13 gennaio 2009 contiene la seguente frase: “In considerazione delle peculiarità del trasporto aereo nonché delle essenziali ed irrinunciabili esigenze operative dell’Azienda, Ella dichiara, nell’assoluto rispetto della legislazione vigente, la propria disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa su turni di lavoro che comportino avvicendamenti sull’intero arco della giornata lavorativa, ivi compresi eventuali pernottamenti”. La lettera di assunzione siglata dalle lavoratrici e dai lavoratori richiedeva espressamente, per formalizzare l’assunzione, che copia della lettera venisse restituita firmata per integrale accettazione. Ai dipendenti non venivano sottoposte per la firma altre versioni non recanti la succitata dicitura, e, alla richiesta specifica degli aspiranti, l’azienda rispondeva che quella sottoposta era l’unica versione “offerta”. L’Azienda, “avvalendosi della clausola contrattuale”, non concede alle lavoratrici madri che ne facciano richiesta l’esenzione dal lavoro notturno.
In merito alla problematica in oggetto, come noto, sono in corso azioni legali intraprese dalle singole lavoratrici a mezzo ricorsi ex art. 669 e ss. e 700 c.p.c. (in via d’urgenza). Nel merito, sono state emesse due sentenze, dai pareri discordanti.
Entrambi i giudici, però, hanno ribadito a chiare lettere che la materia del lavoro notturno delle assistenti di volo è disciplinata dall’art. 53 del D.Lgs. 151/2001; gli stessi giudici chiarivano che la prima citata materia non è regolabile dal D.Lgs. 185/2005.
Considerazioni:
Rileviamo che ai dipendenti è stata imposta la firma di un contratto che prevede una rinuncia ad avvalersi dei diritti previsti dal contratto di riferimento: pertanto, a nostro avviso, tale comportamento non può essere ritenuto conforme ai principi di buona fede pre-contrattuale e contrattuale (art. 1337 e 1366 c.c.).
Inoltre, l’inserimento di siffatta clausola in una lettera di assunzione costituirebbe una forma di discriminazione indiretta che avvalendosi di un atto (la clausola/specifica), apparentemente neutro, mette le lavoratrici in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori (art. 25, 2° comma del D.Lgs. 198/2006). Tale nostra convinzione è confermata dal parere dell’Avvocato Baldoni, consulente legale delle Consigliere di Pari Opportunità della Regione Lazio, con nota del 27 maggio c.a..
Siamo a richiedeLe, pertanto, di intervenire, così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 198/2006).
Rimaniamo in attesa di conoscere se la S.V. intenderà intervenire ai sensi dell’articolo 37 (intervento di carattere collettivo), oppure su delega delle singole lavoratrici, a carattere provinciale o regionale (art. 36 del D.Lgs. 198/2006). Nella seconda casistica, provvederemo ad informare le colleghe “discriminate”, di dover fornirLe delega.
Certi di un riscontro, ci rendiamo disponibili ad un incontro.
Distinti Saluti
Roma, 15 giugno 2009
FIT CISL
ANPAV