Rispettiamo il contratto
8 Marzo 2008Pasti Crew: lettera ad ENAC
11 Marzo 2008Riserva e tempi di servizio
Da: ANPAV
A: Spett.le
Ministero del Lavoro
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Via Fornovo, n. 8
00192 – Roma
Anticipata via fax al n. 06.36754020
Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro
Varese
Via Sanvito Silvestro, n. 56
21100 – Varese
Anticipata via fax al n. 0332.286525
p.c. Spett.le ENAC
Att. Com. S. Manera Direttore Generale
Ing. G. D. Carabba Dir. Centr. Reg. Tecnica
Ing. B. Marasà Dir. Centr. Operazioni
Com. G. Bruna Dir. Standards di Volo
E p.c. Com. G. Semenzato
OGGETTO: Interpretazione giorno di riserva membro di equipaggio.
Con la presente la scrivente Associazione Professionale sottopone agli enti in indirizzo la problematica inerente la cosiddetta ‘Riserva’, e la errata considerazione di questo istituto da parte di alcune compagnie aeree.
A tal fine si sottolinea che :
Il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005,
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 185
‘Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile’
Enuncia che:
1. Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia.
Articolo 9
Fatto salvo l’articolo 3, il personale di volo nell’aviazione civile beneficerà di giorni liberi da ogni tipo di servizio e da ogni tipo di riserva, notificati in anticipo, ecc., da dove si desume che il giorno di riserva non è un giorno di riposo.
Di seguito anche la definizione riportata da FTL (Flight Time Limitation), normativa ENAC, riguardo tempo di riserva o stand-by:
2.12 Riserva (Stand-by): un definito periodo di tempo durante il quale il membro
di equipaggio deve mantenersi pronto all’impiego, per svolgere attività di volo, di
posizionamento ovvero altro servizio senza che tra il periodo di riserva trascorso ed il successivo servizio intercorra un periodo di riposo
2.8 Periodo di riposo (Rest): un periodo di tempo definito e non interrotto durante il quale il membro di equipaggio è libero da qualsiasi servizio.
Utile ricordare quanto enunciato dalla Costituzione Italiana
Art. 36 della Costituzione Italiana
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa
La durata massima della giornata è stabilita per legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
Con ciò si vuole pertanto rilevare che in alcune aziende del trasporto aereo la giornata di riserva non viene conteggiata come giorno lavorativo e di impiego, ciò comportando che, in alcune compagnie aeree, vengono superati i 6 giorni di impiego consecutivi, senza che gli stessi siano seguito da un obbligatorio giorno di riposo.
Di fatto, con tale arbitraria interpretazione, non si consente l’ apposizione di un limite di impiego per i membri di equipaggio, nell’ambito di una attività, il trasporto aereo, dove i tempi di recupero psico-fisici hanno una stretta correlazione con i livelli di sicurezza delle prestazioni.
Questo documento è da intendersi quindi come invito a voler provvedere ad una verifica nel settore aereo, per permettere agli enti in indirizzo una verifica oggettiva di quanto sottoposto e la ricerca obiettiva di una soluzione in tutela degli interessi accennati.
Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, ci riserviamo in ogni caso la presentazione di successive azioni circostanziate presso le competenti autorità per le valutazioni di loro competenza.
Ringraziando per l’attenzione dedicataci rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.
Milano,6.03.2008