Tempistiche Pagamento CIGS e Fondo
20 Febbraio 2009Sciopero 15 Marzo 2009 Assistenti di Volo Società Meridiana spa
24 Febbraio 2009SAIR ALPS – iglato il Contratto di Solidarietà
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Divisione VII
Il giorno 20 febbraio, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della dottoressa Fabiana Natale si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della società AirAlps Aviation, per espletare la procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00.
Sono presenti:
· Per Air Alps Aviation: Rupert Leitner;
· Per il Consiglio d’Azienda: Maria Adelaide Polsoni;
· Per Anpav: Carlo Amati;
· Per Uiltrasporti: Roberto Seretti.
PREMESSO CHE
1. La società austriaca Air Alps Aviation, che svolge attività di navigazione aerea, ha sede principale a Innsbruck, in Austria, e sede secondaria a Bolzano, in Italia;
2. La società, con comunicazione del 19 gennaio 2009, ha attivato una procedura di esame congiunto ai sensi dell’art. 2 DPR 218/00, per la concessione di CIGS, per la crisi aziendale, a favore dell’intera forza lavorativa dell’azienda, stazionata in Italia, pari a n. 68 lavoratori, decurtati di un’unità – che rimane al 100% d’impiego, e, pertanto, per numero complessivo di 67 unita per la durata di 9 mesi;
3. le motivazioni poste dall’azienda sono quelle di cui alla comunicazione di apertura della procedura indicata al punto 2), che deve intendersi integralmente richiamata;
4. il Ministero convocava le parti interessato per l’espletamento della consultazione sindacale, in data 11 febbraio 2009. Nel corso della riunione, le parti concordavano di ricorrere all’istituto del Contratto di Solidarietà per evitare conseguenze traumatiche sull’occupazione, sulla base del dato di esuberi dichiarati dall’azienda pari a 32 unità, sulle 68 unità complessive in Italia. Predisposta una bozza di accorso, le parti concordavano, tuttavia, sull’opportunità di un breve rinvio della riunione, in vista della stesura e della formale sottoscrizione dello stesso e, a tal fine, chiedevano di aggiornare la riunione al 20 febbraio 2009.
5. In esito alla riunione odierna, le parti hanno raggiunto un intesa alle condizioni di seguito indicate.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, dandosi atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale, stipulano e convengono quanto segue:
· Le parti, partendo dal dato di esuberi dichiarati dall’azienda pari a 32 unità e volendo evitare conseguenze traumatiche per l’occupazione, convengono di addivenire ad un Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, della Legge 20 maggio 1993, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti del D.L. 248/04 convertito in legge 291/04.
· Con il presente accordo si intende, pertanto, revocata la procedura di CIGS di cui in premessa.
· Il Contratto di Solidarietà avrà la durata di 8 mesi, a partire dal 1 marzo 2009 sino al 31 ottobre 2009, ed interesserà 67 unità lavorative, su una platea di lavoratori collocati pari in Italia pari a 68 unità.
· I nominativi dei lavoratori interessati sono riportati nell’elenco allegato, che forma parte integrante del Contratto di Solidarietà.
· La riduzione dell’orario contrattuale sarà, su base mensile, al massimo del 50%, in base alle esigenze produttive dell’azienda, con eccezione di n. 2 assistenti di volo (riduzione al massimo del 20%) e n. 5 addetti alla manutenzione (riduzione al massimo del 35%).
· Il numero massimo di giornate di solidarietà riferite all’intera platea di lavoratori interessati al presente contratto è pari a 680/mese.
· Le giornate di riduzione dell’attività lavorativa potranno essere programmate nel turno mensile di ciascun lavoratore interessato dalla riduzione o assegnate in fase operativa in sostituzione di eventuali giornate di riserva non impiegabili.
· L’azienda si impegna a fornire al lavoratore comunicazione preventiva in relazione alla suidicata sostituzione.
· Per ogni giornata di assenza dal lavoro, per effetto del Contratto di Solidarietà, l’azienda non avrà a carico il corrispondente trattamento economico, pari alla trattenuta di un ventesimo della retribuzione mensile lorda prevista. L’azienda si impegna a riconoscere ai lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro l’intera integrazione salariale prevista dal comma 5, art. 236/93, comprensiva della quota di pertinenza aziendale.
· L’azienda si impegna, altresì, ad anticipare , mensilmente ai lavoratori il trattamento previsto dalla norma di legge sopra richiamata. Con riguardo alla ulteriore integrazione da parte del Fondo Speciale Volo a sostegno del reddito, l’azienda non si obbliga ad anticipare la stessa ai lavoratori.
· L’azienda si impegna a fornire al più presto i dati necessari al pagamento della quota di integrazione spettante al Fondo Speciale Volo, il quale pagherà direttamene ai dipendenti.
· L’azienda si impegna a sanare, senza indugio, la propria posizione con il Fondo Speciale Volo.
· L’azienda si impegna ad attuare come unica misura di contenimento del costo del lavoro il presente accordo.
· Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 luglio 2009, per verificare la necessità di estendere la durata del contratto di solidarietà, in base allo stato di attuazione del piano si risanamento aziendale.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver dato corso a quanto previsto dell’art. 5, comma 5, della legge 20 maggio 1993, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto, firmato e sottoscritto
AirAlps Aviation
Anpav
Uil trasporti Piloti