Comunicato Stampa del Presidente dell’ANPAV
5 Giugno 2008Warning!
12 Giugno 2008Volantino riassuntivo iniziative legali
CAUSA “MATERNITA’”:
La rivendicazione é il ricalcolo degli importi erogati durante il periodo di maternità a partire dal 17 marzo 2006, secondo la vigente normativa di legge (151/01).
Circa un presunto corretto pagamento delle maternità a partire da gennaio 2008, precisiamo che ciò che è cambiato (favorevolmente) é solo l’importo del rateo minimo giornaliero (elevato a 42,14 Euro) e di conseguenza la retribuzione minima mensile delle lavoratrici in maternità. I nuovi minimi, però, non risolvono il problema, lo alleviano.
Tutte le lavoratrici andate in maternità dopo in 17 marzo 2006 (data di pubblicazione della circolare contestata), comprese quindi le maternità da gennaio 2008, devono ricorrere legalmente, contro Ipsema, per aver diritto al pieno “riconoscimento economico”.
Vi invitiamo a contattarci per effettuare la verifica della reale indennità spettante, secondo la legge sopra richiamata.
CONGEDI PARENTALI:
L’oggetto della rivendicazione è l’eliminazione del riproporzionamento/assorbimento da parte dell’Azienda dei riposi nei mesi in cui si gode del congedo. L’Azienda “abbina” tale meccanismo alla decurtazione dello stipendio in rapporto alle giornate di “non lavoro”, generando, di fatto, una “doppia” perdita. Dopo l’interpello sul tema, (“Assorbimento di riposi mensili in presenza di giornate di congedo parentale”), inoltrato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – non ha tardato ad arrivare il parere favorevole alla nostra istanza sindacale. Abbiamo, quindi, inoltrato numerosi tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (al momento, Roma e Milano) e siamo stati convocati (circa 100 i colleghi interessati) nel corrente mese di giugno. Tutti coloro i quali usufruiscono o hanno usufruito di congedi parentali sono invitati a contattarci per fare una valutazione circa l’ammanco maturato e per la firma della modulistica necessaria.
RICORSO “PART-TIME”:
L’oggetto del contendere, con INPS, è il riconoscimento dei periodi di Part-Time effettuati ai fini dell’anzianità previdenziale.
Attualmente l’INPS non conteggia i periodi non lavorati, sostenendo l’assenza di continuità contributiva in presenza di tipologie di part-time cicliche, non espressamente previste dalla legge, allontanando così nel tempo la maturazione dei requisiti minimi richiesti per la quiescenza.
Pertanto, l’anzianità contributiva “piena” riguarda esclusivamente il part-time settimanale. Tutti gli altri dovranno, secondo l’INPS, lavorare più a lungo per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità. Poiché le modalità del Part-Time sono di diversa tipologia, invitiamo i colleghi a contattarci, per definire in modo dettagliato le posizioni individuali.
Portiamo a conoscenza la categoria che i i ricorsi “part-time” sono stati accolti in primo grado nel 90% dei casi.
Roma, 9 giugno 2008
ANPAV